Autotutela e sospensione dall’albo fornitori per intromissione del RUP (Cons. Stato n. 1634 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’annullamento in autotutela della procedura di gara disposto dalla stazione appaltante quando il RUP abbia esteso il proprio intervento alla fase di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi, attività riservata in via esclusiva alla Commissione giudicatrice. Il riparto di competenze tra RUP e Commissione, fissato dagli artt. 31 e 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, non consente al RUP di formulare giudizi sull’adeguatezza delle offerte né di sollecitare modifiche ai verbali. La sospensione cautelativa dall’albo fornitori è legittima se adottata sulla base di fatti emergenti da un decreto di perquisizione che integrano i gravi illeciti professionali dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, e coerente con l’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990. La proroga del procedimento di cancellazione non può essere disposta sine die, ma deve rispettare il termine certo del Regolamento e indicare i motivi del supplemento istruttorio. La cancellazione dall’albo è illegittima se fondata, in parte, su condotte mai oggetto di preventiva contestazione, per violazione del contraddittorio.
Il Fatto
La Rai ha indetto nel 2021 una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, articolata in cinque lotti per il servizio di somministrazione alimenti. La società appellante si è aggiudicata i lotti 1, 3, 4 e 5 ed è stata immessa nell’esecuzione del servizio in via d’urgenza.
Nel gennaio 2022 è stato notificato alla stazione appaltante un decreto di perquisizione e sequestro della Procura di Roma, nell’ambito di indagini che coinvolgevano il RUP della gara e un esponente aziendale della società. A seguito di riscontri interni, la Rai ha avviato il procedimento di esclusione e di cancellazione dall’albo fornitori, poi ha annullato in autotutela l’intera procedura con determinazione del 6 luglio 2022. La società ha impugnato davanti al TAR Lazio la sospensione cautelativa, l’annullamento della gara e la cancellazione dall’albo. Il Tribunale, con la sentenza n. 5917 del 2025, ha respinto il ricorso e alcuni motivi aggiunti, accogliendo quelli sulla proroga e sulla cancellazione. Entrambe le parti hanno appellato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il riparto di competenze nella procedura. Ai sensi degli artt. 31 e 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, il RUP cura il corretto svolgimento della procedura, mentre la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi spettano in via esclusiva alla Commissione giudicatrice quando si adotta il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 7223 del 2025 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2731 del 2025.
Dagli atti emerge che il RUP non si è limitato a un’attività di impulso o di supporto istruttorio. Ha inviato alla Commissione un facsimile di verbale con un’articolazione della motivazione, si è espresso con giudizi sull’attribuzione dei punteggi e sull’adeguatezza delle offerte e ha invitato a modificare i verbali. L’intervento si è quindi esteso alla fase valutativa riservata alla Commissione. Per il Collegio il potere di autotutela è stato correttamente esercitato, a prescindere dagli esiti del processo penale, perché l’intromissione ha inciso su un’attività di competenza esclusiva della Commissione.
Quanto alla sospensione cautelativa dall’albo fornitori, la Corte la ritiene legittima. Il provvedimento è stato adottato conformemente all’art. 12 del Regolamento Rai, all’esito della notifica del decreto della Procura, che riportava fatti integrativi dei gravi illeciti professionali dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, rendendo dubbia l’integrità dell’operatore. La legittimità va valutata alla luce dello stato dei fatti al momento dell’adozione e risulta coerente con l’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Passando all’appello incidentale, il Consiglio ritiene infondata la censura sulla proroga. Il Regolamento impone un termine certo: la proroga deve indicare i motivi e la durata massima. La Rai ha invece posticipato sine die la conclusione del procedimento, con un richiamo generico alle osservazioni dell’interessata e senza indicare le ragioni del supplemento istruttorio.
Anche la censura sulla cancellazione dall’albo è infondata. Il provvedimento si è fondato, in parte, su condotte mai contestate in precedenza, con violazione del contraddittorio: tra queste, l’omessa informazione di essere indagata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e la rappresentazione di aver estromesso la mandante dal R.T.I., circostanza smentita dalla documentazione. Appello principale e incidentale sono respinti e la sentenza di primo grado confermata, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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