Deroga soglia produttività laboratori: prova dei requisiti e onere sulla parte (Cons. Stato n. 1635 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il laboratorio di analisi privato che chiede di beneficiare della deroga alla soglia minima di efficienza produttiva deve provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 64 cod. proc. amm., di aver eseguito integralmente presso la propria struttura le prestazioni computabili, con esclusione di quelle svolte in service presso laboratori terzi. La perizia di parte non costituisce mezzo di prova ma semplice allegazione tecnica e, se depositata oltre i termini perentori dell’art. 73 cod. proc. amm., è inammissibile anche in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., salvo dimostrazione dell’impossibilità della produzione in primo grado. La carenza probatoria non può essere supplita dalla verificazione disposta dal giudice, perché gli elementi di prova ricadevano nella disponibilità esclusiva della parte. Il diniego regionale fondato sulla verifica vincolata dei requisiti non viola il principio di proporzionalità e non ingenera legittimo affidamento in capo a un soggetto professionale tenuto a conoscere la normativa di settore.
Il Fatto
Una società gestisce un laboratorio di patologia clinica in Puglia e opera in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale. Per l’anno 2022 la Regione le nega la sottoscrizione dell’accordo per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, rilevando il mancato raggiungimento della soglia minima di produzione prevista dalla DGR n. 736/2017 per accedere alla deroga all’obbligo di aggregazione in rete.
La società impugna la nota regionale e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, che respinge il ricorso. Il primo giudice ritiene non dimostrata la natura delle oltre centomila prestazioni dichiarate, potendo le stesse riferirsi a meri prelievi o a esami eseguiti in service, ed esclude la lesione dell’affidamento. Propone appello la società; resistono l’ASL e la Regione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello muovendo dall’onere della prova. Chi invoca la deroga deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto, e nel caso concreto la dimostrazione riguardava il numero di prestazioni eseguite integralmente all’interno del laboratorio, con esclusione di quelle processate da strutture terze.
Il Collegio dichiara inammissibile la perizia prodotta dall’appellante. Il documento era stato depositato in primo grado oltre i termini perentori dell’art. 73 cod. proc. amm., essendo intervenuto a distanza di oltre quaranta giorni dall’udienza. Richiamando la sentenza n. 5560/2021 della Sezione IV, la Corte ribadisce che la documentazione tardiva è inammissibile in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. ove non sia dimostrata l’impossibilità della produzione nel giudizio di primo grado. La perizia di parte, del resto, non è tecnicamente un mezzo di prova ma una semplice allegazione tecnica, e non può essere riproposta in seconde cure se non ritualmente introdotta in prime.
Né il Collegio ritiene di disporre la verificazione richiesta dall’appellante. Gli elementi di prova ricadevano nella completa ed esclusiva disponibilità della parte, cui spettava fornirli ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. Il giudice non supplisce alla carenza istruttoria di chi avrebbe dovuto provare i presupposti della pretesa.
Quanto all’affidamento, la Corte condivide la valutazione del TAR. La Regione non ha esercitato un potere discrezionale, ma ha compiuto una verifica vincolata dei requisiti previsti dalla disciplina regionale. La provvisoria prosecuzione dell’attività nelle more dei controlli non può fondare alcuna aspettativa tutelabile sulla successiva stipula del contratto.
Il richiamo al principio della ragione più liquida e il riferimento all’art. 112 cod. proc. pen. chiudono la motivazione sul perimetro del dedotto e pronunciato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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