Revoca dell’autorizzazione sismica illegittima se l’intervento è locale (TAR Calabria n. 346 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, quale che sia il nomen iuris adottato dall’amministrazione, postula l’illegittimità originaria del provvedimento che ne costituisce oggetto. Ove l’intervento edilizio integri un intervento locale ai sensi del paragrafo 8.4.1 del d.m. 17 gennaio 2018, e dunque non richieda autorizzazione sismica, difetta il presupposto della revoca, che è illegittima per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria non può fondarsi sul richiamo a un precedente diniego relativo a una s.c.i.a., non essendo i due titoli sovrapponibili, né su un’ordinanza di demolizione annullata dal giudice amministrativo e non sospesa in appello, in applicazione del principio tempus regit actum. La qualità di controinteressato richiede il concorso dell’elemento formale, dato dall’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato, e di quello sostanziale, consistente nell’attribuzione di un bene della vita: la sola vicinitas non è sufficiente.
Il Fatto
La ricorrente presentava una s.c.i.a. in sanatoria per regolarizzare la realizzazione di un soppalco interno nell’abitazione di proprietà. Il Comune emanava prima un divieto di prosecuzione dell’attività e poi un’ordinanza di demolizione, annullata dal TAR con sentenza poi riformata in appello con declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato. Nelle more, la ricorrente otteneva dalla Regione l’autorizzazione sismica in sanatoria, successivamente revocata con provvedimento dirigenziale dell’8 marzo 2021, sul rilievo, recepito dalle note comunali, che la rappresentazione geometrica dell’edificio non sarebbe stata coerente con lo stato di fatto e che l’intervento non rientrerebbe tra quelli locali.
La ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR e, separatamente, il successivo diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria, fondato sulla riproposizione di una pratica già denegata, sull’ordinanza di demolizione e sull’avvenuta revoca dell’autorizzazione sismica. I due giudizi venivano riuniti e il Tribunale disponeva c.t.u., poi integrata su richiesta del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Quella fondata sull’omessa impugnazione delle note comunali è respinta, perché si tratta di atti endoprocedimentali privi di carattere provvedimentale e di immediata idoneità lesiva. Quella relativa alla mancata notifica all’interveniente è parimenti disattesa: la verifica della qualità di controinteressato va condotta con estremo rigore, richiedendo il concorso dell’elemento formale e di quello sostanziale.
Nel caso di specie manca l’indicazione nominativa idonea nel provvedimento regionale, dove l’interveniente compare solo per la produzione di documentazione relativa a un diverso atto, e manca altresì l’attribuzione di un bene della vita, giacché la revoca si limita a sottrarre un vantaggio alla ricorrente. La sola vicinitas non basta a radicare la legittimazione.
Nel merito, la decisione ruota attorno alla c.t.u.. Il consulente, anche all’esito del supplemento istruttorio, qualifica l’intervento come intervento locale ai sensi del paragrafo 8.4.1 del d.m. 17 gennaio 2018, escludendo l’adeguamento strutturale e i profili di minore rilevanza assorbenti. Poiché gli interventi locali non richiedono autorizzazione sismica, la revoca riposa su un presupposto erroneo: essa muove dall’idea che l’opera non fosse ascrivibile a tale genus, mentre la consulenza dimostra il contrario. Ne deriva la fondatezza del motivo di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e l’illegittimità del provvedimento regionale, qualificato dal Collegio come annullamento d’ufficio a prescindere dal nomen iuris.
Quanto al diniego comunale, il primo ordine di ragioni non regge: il precedente diniego riguardava una s.c.i.a., mentre l’istanza concerne un permesso di costruire, e i due titoli non sono sovrapponibili alla luce degli artt. 10 e 22 d.P.R. n. 380 del 2001. Il richiamo all’ordinanza di demolizione è poi superato dal fatto che, alla data del diniego, quella ordinanza era già stata annullata dal TAR con sentenza non sospesa in appello, e il principio tempus regit actum impone di non tenerne conto. Il richiamo alla revoca dell’autorizzazione sismica cade per le ragioni già esposte.
Il diniego è pertanto annullato e, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il Comune è ordinato a riesaminare l’istanza e a pronunciarsi motivatamente. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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