Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso contro permesso di costruire (TAR Piemonte n. 1191 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per annullamento di un titolo edilizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sopravvenga un provvedimento giurisdizionale che annulli l’atto impugnato, determinando il venir meno della utilità della decisione di merito. La declaratoria opera ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e non presuppone una valutazione nel merito della legittimità dell’atto. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione delle concordi richieste delle parti, delle difese di mero stile dell’amministrazione costituita e dell’esito in rito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Responsabile dello Sportello U.E. del Comune ha comunicato la sospensione dell’inizio dei lavori relativi a un permesso di costruire, nonché la presupposta ordinanza dirigenziale con cui il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ha diffidato a non dare inizio ai lavori in via cautelativa sino alla pronuncia definitiva. Ha inoltre chiesto l’accertamento della decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio.
Nel corso del giudizio il controinteressato ha dichiarato di non avere più interesse all’esito, richiamando sentenze intervenute in giudizi paralleli. Il ricorrente ha quindi rappresentato che, nelle more, il TAR aveva annullato il permesso di costruire oggetto di causa, con conseguente venir meno dell’interesse alla definizione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni processuali delle parti. Il controinteressato, con memoria, ha dichiarato di non avere più interesse rispetto all’esito del giudizio, richiamando le sentenze intervenute in giudizi paralleli pendenti davanti al TAR Piemonte e al Consiglio di Stato, e ha chiesto la compensazione delle spese.
Il ricorrente, con nota difensiva e successiva richiesta di passaggio in decisione, ha rappresentato che il TAR, con una sentenza successiva, aveva annullato il permesso di costruire, facendo venir meno l’interesse alla definizione nel merito della causa. Ha quindi chiesto una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rimettendosi al Collegio per la regolamentazione delle spese.
All’udienza pubblica il difensore del controinteressato, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ha insistito per la compensazione delle spese di lite. Il Collegio, conformemente alla richiesta del ricorrente, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti, valorizzando le concordi richieste avanzate sul punto da ricorrente e controinteressato, le difese di mero stile della costituita amministrazione statale e l’esito in rito della controversia. La declaratoria di improcedibilità non implica alcun accertamento sulla legittimità degli atti impugnati, che restano privi di una pronuncia di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.