L’avocazione del dirigente comunale è atto di gestione del rapporto (TAR Liguria n. 366 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Segretario generale del Comune avoca a sé i poteri del dirigente di settore, privandolo di alcune competenze in costanza di rapporto, costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. L’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 elenca in via esemplificativa l’assunzione, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali: l’elenco non esclude gli altri atti gestori che intervengano durante il rapporto. La distinzione tra avocazione e revoca dell’incarico, fondata sulla sola sottrazione di competenze e non sulla cessazione dell’incarico, non giustifica la frammentazione dei plessi giurisdizionali. L’avocazione esula dagli atti di macro-organizzazione devoluti al giudice amministrativo. Ai fini del riparto non rilevano la qualificazione formale dell’atto impugnato né i vizi dedotti, ma l’oggetto e la natura della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente del settore servizi alla persona di un Comune ligure, ha impugnato l’atto con cui il Segretario generale ha avocato a sé i poteri del dirigente in materia di trasporto scolastico, insieme agli atti prodromici (diffida e atto di indirizzo sindacale), a talune previsioni del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e a una determinazione di affidamento del servizio.

La vicenda nasce dalla mancata stipula del contratto da parte dell’aggiudicataria della gara indetta dalla Regione in veste di soggetto aggregatore e dal contenzioso che ne è seguito. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e riferendo che il ricorrente è stato licenziato; il Sindaco, il Segretario generale e la società sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione sull’atto di avocazione e su quelli prodromici. Richiamato l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Tribunale osserva che la norma riserva al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali e i rapporti in regime pubblicistico. Ne deriva che tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali di rapporti già costituiti spettano al giudice ordinario, secondo il principio espresso da Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29918 del 2017.

L’atto di avocazione, in quanto atto di gestione del rapporto, rientra in tale categoria. L’elenco contenuto nell’art. 63 è tassonomia esemplificativa e non vale a escludere gli altri atti che intervengano in costanza di rapporto: diversamente si configurerebbe una frammentazione delle tutele priva di ragionevolezza. La differenza rispetto alla revoca dell’incarico — l’avocazione non fa cessare l’incarico ma sposta competenze in capo all’avocante — non muta la natura gestoria dell’atto; la minore incidenza sulle prerogative dell’organo che la subisce rende anzi irrazionale la divaricazione dei plessi giurisdizionali.

Il Collegio conforta la conclusione sul piano sistematico: l’avocazione, sottraendo competenze all’organo, esula dagli atti di macro-organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5436 del 2023). Né è decisiva la tipologia dei vizi dedotti: per il riparto non rileva la qualificazione formale degli atti né il tipo di pronuncia richiesta, ma lo specifico oggetto e la reale natura della controversia, anche in relazione alla causa petendi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 894 del 2018). Il ricorrente ha sottoposto al Tribunale la legittimità di un atto di gestione del proprio rapporto: la contestazione della competenza dell’organo non radica la causa davanti al giudice amministrativo.

Quanto all’atto di affidamento del servizio, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio non ravvisa alcuna utilità derivante dalla caducazione dell’atto. Non convince la tesi del ricorrente secondo cui la declaratoria di legittimità inciderebbe sul giudizio avverso il licenziamento pendente davanti al giudice del lavoro: per il principio di separazione delle giurisdizioni, quel giudice può autonomamente valutare in via incidentale la legittimità degli atti. Inoltre l’affidamento è stato disposto dal Segretario comunale e non dal ricorrente, cosicché non si vede quale utilità lo scrutinio possa apportare.

Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, e in parte inammissibile per mancanza di interesse. Restano assorbite le altre questioni di rito e di merito. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito e della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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