Elusione del giudicato nel concorso universitario e riedizione del potere (TAR Liguria n. 368 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di giudicato che abbia annullato una procedura selettiva per violazione dei criteri di valutazione, l’amministrazione è tenuta a riesercitare il potere entro il perimetro segnato dalla pronuncia. Integra elusione del giudicato la riedizione dell’intera procedura invece del solo segmento annullato, nonché l’adozione di nuovi criteri, subcriteri, punteggi o gradazioni aggettivali in luogo di quelli originari che il giudice ha imposto di mantenere fermi. Ove la sentenza di ottemperanza abbia accertato la chiara preponderanza di un candidato in un ambito valutativo, la commissione deve prenderne atto nella rinnovata valutazione, senza pervenire a un giudizio di parità. Gli atti adottati in contrasto con tali prescrizioni sono nulli ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato gli atti della terza selezione indetta dall’Università per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. Il controinteressato è risultato vincitore, il ricorrente secondo in graduatoria. Le due selezioni precedenti erano già state annullate da pronunce del TAR, l’ultima delle quali, resa in sede di ottemperanza, aveva ordinato di mantenere fermi i criteri originari e di rivalutare la produzione scientifica prendendo atto della preponderanza del ricorrente.

Il ricorrente ha proposto azione di esecuzione del giudicato e, in subordine, azione di annullamento, deducendo la rinnovazione dell’intera procedura, l’introduzione di nuove gradazioni valutative e il giudizio di parità sulla produzione scientifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato in via prioritaria l’actio judicati, in ragione della gerarchia tra nullità e annullabilità. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità: il decreto di nomina del controinteressato era stato impugnato con motivi aggiunti; la notifica era tempestiva perché l’atto non era stato pubblicato né comunicato e il termine scadeva di sabato, con conseguente slittamento al lunedì ex art. 52, ultimo comma, cod. proc. amm. Quanto alla pretesa violazione della riserva di amministrazione, la questione rientra nella giurisdizione estesa al merito ex art. 134 cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la sentenza di ottemperanza aveva circoscritto la riedizione del potere al solo segmento che va dalla formulazione del giudizio collegiale al nuovo giudizio comparativo finale. La rinnovazione dell’intera procedura ha immesso fattori valutativi nuovi, vanificando il dictum e determinando una situazione diversa da quella conosciuta dalle pronunce.

È stata ritenuta fondata anche la censura relativa ai criteri. La commissione aveva introdotto nuove gradazioni aggettivali (“sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente”) e ulteriori articolazioni interne agli intervalli. Tale operazione, se non integra nuovi criteri, viola comunque il divieto di mutamento dei punteggi e dei fattori ponderali imposto dal giudicato.

Fondata, infine, la censura sulla parità di giudizio in materia di produzione scientifica. Le pronunce precedenti avevano accertato la chiara preponderanza del ricorrente sotto il profilo della consistenza complessiva e della qualità. La commissione doveva prenderne atto, mentre ha espresso un giudizio di quasi ottimo per entrambi i candidati.

Il Collegio ha quindi dichiarato la nullità degli atti impugnati ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., ordinando all’Università di riesercitare il potere con criteri immutati e di dare atto della preponderanza del ricorrente, con termine di novanta giorni e nomina del Segretario generale del Ministero dell’Università e della ricerca quale commissario ad acta in caso di inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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