Revoca del contributo regionale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Liguria n. 365 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina sulla base del petitum sostanziale, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi costituiscono manifestazione. La revoca di un contributo pubblico disposta per l’assenza di un presupposto di erogazione, rilevata nella fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale conclusione vale anche quando la revoca si fondi sul difetto di un presupposto predeterminato dalla normativa o dal bando, poiché in tal caso l’amministrazione non esercita alcun potere discrezionale di comparazione degli interessi, ma applica unicamente una condizione fissata dalla disciplina per l’erogazione del beneficio o per la sua revoca in caso di violazione.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al bando regionale per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese relativo all’anno 2022, nell’ambito di un programma cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale. In data 26.9.2022 è stato erogato il contributo richiesto. Gli investimenti indicati in domanda dovevano essere realizzati entro sei mesi dalla concessione, con rendicontazione entro il medesimo termine.

Il 9.2.2023 la ricorrente ha sottoscritto la richiesta di erogazione presentando la rendicontazione. Il 21.2.2023 ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca totale del contributo. Le giustificazioni presentate — secondo cui la fattura contestata, antecedente alla domanda, sarebbe stata emessa per errore e sostituita da altra fattura pagata successivamente — sono state respinte, con revoca definitiva per violazione dell’art. 4, comma 2, del bando. La società ha impugnato la revoca davanti al giudice amministrativo; l’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinizza in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Richiamando il criterio del petitum sostanziale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Un., 1.3.2023, n. 61003), il Tribunale osserva che la revoca è stata disposta per l’assenza di un presupposto per l’erogazione, rilevata nella fase di esecuzione del rapporto, dove pacificamente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

La conclusione non muta quando la revoca si fondi sul difetto del presupposto previsto dall’art. 4, comma 2, del bando, secondo cui la conclusione del programma coincide con l’ultimo titolo di spesa ammesso all’agevolazione. L’amministrazione non ha esercitato alcun potere discrezionale di comparazione di interessi finalizzati all’attribuzione o alla revoca del beneficio, avendo unicamente applicato un presupposto predeterminato dalla normativa per l’erogazione o per la revoca in caso di violazione.

Il Collegio conforta la soluzione con il richiamo a Cass. SU 3/6/2024, n. 15404, a Cons. Stato, sez. I, 25/03/2024, n. 433 e a T.A.R. Lazio-Roma, sez. IV, 16/05/2024, n. 9783. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Le spese sono integralmente compensate. Il Collegio ravvisa giusti motivi nelle peculiarità delle questioni e nel fatto che l’avviso ex art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 era del tutto indeterminato in ordine all’autorità giurisdizionale cui poter ricorrere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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