CCNL diverso nel bando e onere di provare l’equivalenza delle tutele economiche (TAR Toscana n. 1584 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, l’indicazione nel bando del CCNL applicabile non impone all’operatore l’adesione a quel contratto, ma la scelta di un contratto diverso lo assoggetta all’onere di dimostrare l’effettiva equivalenza delle tutele, economiche e normative, da valutarsi come complesso inscindibile. Quanto alle tutele economiche, il confronto deve avere ad oggetto le componenti fisse della retribuzione globale annua: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste. Una dichiarazione che si limiti a promettere la generica armonizzazione della sola retribuzione tabellare, escludendo scatti di anzianità e adeguamenti futuri, non assolve l’onere e legittima l’esclusione dalla gara. La stazione appaltante può quindi annullare in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore del concorrente la cui offerta non garantisca condizioni retributive minime equiparabili a quelle del contratto indicato.
Il Fatto
Il Comune di Pitigliano indice una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento quadriennale del servizio di gestione dell’asilo nido. Il bando indica quale contratto applicabile il CCNL delle cooperative sociali per il settore sociosanitario, assistenziale ed educativo. La ricorrente, cooperativa prima classificata, dichiara in sede di offerta di applicare il diverso CCNL Aninsei, affermandone l’equivalenza sotto il profilo economico e normativo.
Seguono tre richieste di chiarimento del Comune, volte a ottenere conferma dell’applicazione del trattamento economico del CCNL di gara, in particolare per il profilo D2. La cooperativa risponde sostenendo che il proprio contratto, in quanto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sarebbe equivalente ex lege, senza necessità di comparazione. Acquisito il parere precontenzioso ANAC, il Comune annulla in autotutela l’aggiudicazione e affida il servizio alla seconda classificata. La cooperativa impugna gli atti, deducendo violazione dell’art. 11 e dei principi di concorrenza, oltre all’illegittimità della delibera ANAC.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro dell’art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, rilevando la continuità con il previgente art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 quanto alla facoltà di indicare un contratto diverso, ma anche la discontinuità rispetto agli orientamenti formatisi sotto il codice anteriore, che escludevano la vincolatività del CCNL indicato dalla lex specialis. Con il nuovo assetto, l’impegno ad applicare le condizioni minime economiche e normative del contratto indicato assurge a requisito dell’offerta, verificabile prima dell’aggiudicazione in forza del richiamo all’art. 110.
Respinto il presupposto della ricorrente secondo cui il contratto “leader” sfuggirebbe al vaglio comparativo, il Tribunale esamina il merito della valutazione comunale. La censura non riguarda l’astratta ammissibilità dell’impegno all’armonizzazione, ma la sua insufficienza: la cooperativa non ha reso dichiarazioni univoche e circostanziate sulle componenti della retribuzione globale annua. Il riferimento è rimasto alla sola retribuzione tabellare oraria, con esclusione espressa degli scatti di anzianità e degli adeguamenti futuri, e con incertezza sulla quattordicesima mensilità.
Il Collegio valorizza il richiamo all’art. 4, comma 2, dell’allegato I.01 al correttivo, non applicabile ratione temporis ma utile sul piano ermeneutico, e alle indicazioni della Relazione ANAC al Bando tipo n. 1/2023: il confronto investe le componenti fisse della retribuzione globale annua, comprese le ulteriori indennità previste. La relazione del consulente del lavoro versata dal Comune, non specificamente contestata, quantifica in circa 5.750,00 euro per lavoratore lo scostamento in favore del CCNL di gara sull’intero periodo.
Quanto alla delibera ANAC n. 392/2024, il Tribunale ne esclude i profili di illegittimità dedotti: l’Autorità ha interpretato il quadro normativo e rimesso alla stazione appaltante la valutazione in concreto, senza affermare che l’indicazione di un CCNL diverso comporti di per sé esclusione. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.