Variazioni essenziali e competenza comunale sul ripristino della fascia di rispetto stradale (TAR Lombardia n. 3297 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire, con variazioni essenziali incidenti su sagoma, altezze, distanze e volumetria, il Comune legittimamente ingiunge la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La circostanza che le distanze violate riguardino una strada provinciale non determina alcun difetto di competenza dell’Amministrazione comunale, perché l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 le attribuisce un potere generale di vigilanza su tutte le attività urbanistico-edilizie del territorio. Il vincolo di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto stradale opera in re ipsa, senza necessità di accertamento in concreto dei rischi per la circolazione. La s.c.i.a. in sanatoria si perfeziona solo con un provvedimento espresso dell’Amministrazione, che deve verificare i presupposti di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una villa monofamiliare nel Comune di Barlassina, avevano ottenuto nel gennaio 2020 un permesso di costruire per l’ampliamento del piano seminterrato. Nel corso dei lavori un sopralluogo della Polizia locale e dei tecnici comunali accertava difformità rispetto al titolo: modifica della sagoma, ampliamento delle dimensioni del fabbricato, riduzione delle distanze dai confini e dalle strade, aumento dell’altezza interna del seminterrato. Il Comune dapprima sospendeva i lavori ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, poi ingiungeva la rimessione in pristino qualificando le opere come variazioni essenziali ex art. 54 della legge regionale n. 12/2005. I ricorrenti presentavano una s.c.i.a. in sanatoria, respinta con provvedimento dell’11 giugno 2021.
Impugnati l’ordinanza ripristinatoria, quella di sospensione e il diniego di sanatoria, i ricorrenti deducevano la riconducibilità degli interventi alla ristrutturazione edilizia, il difetto di competenza comunale sulle distanze da strada provinciale e il consolidamento della sanatoria per mancato intervento inibitorio nel termine. Sopravvenuta l’ottemperanza spontanea, la difesa attorea ha dichiarato la permanenza dell’interesse ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’avvenuta demolizione non determina improcedibilità dell’azione, poiché i ricorrenti hanno tempestivamente manifestato l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti in vista della futura azione risarcitoria, in coerenza con Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2022 e con l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Lo scrutinio del merito resta quindi imposto, ma non può condurre all’annullamento.
Nel merito, le censure sono infondate. L’intervento integra una difformità totale con variazioni essenziali: il piano seminterrato, progettato con altezza di 2,40 m, risultava pari a 3,15 m, con un aumento della superficie lorda di pavimento di 156 mq e della volumetria di 468 mc. Il tribunale ritiene smentita per tabulas la tesi del vespaio da realizzare, emergendo dal verbale e dalle fotografie un vano integralmente utilizzabile, privo di interstizi e di sbocchi di arieggiamento.
Non vale come esimente il crollo del muro di contenimento preesistente, perché di tale evenienza non è stata data notizia al Comune in violazione dell’art. 55, lett. e), del Regolamento edilizio comunale, e l’intervento di sostituzione appare volto a modificarne caratteristiche funzionali e dimensionali.
Quanto all’incompetenza del Comune sulle distanze dalla strada provinciale, il Collegio osserva che l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 riconosce all’Amministrazione comunale un potere generale di vigilanza su tutte le attività urbanistico-edilizie, con obbligo del dirigente di adottare provvedimenti definitivi. Il vincolo di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto stradale rende legittimo il provvedimento ripristinatorio, indipendentemente dall’accertamento concreto dei rischi per la circolazione, come affermato da Cons. Stato, n. 1100 del 2020 anche in relazione all’art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992.
Infine, la s.c.i.a. in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non si consolida per decorso del termine, ma richiede un provvedimento espresso dell’Amministrazione, che nella specie è intervenuto in termini e correttamente. I ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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