Avviso esplorativo per concessione demaniale e improcedibilità per carenza d’interesse (TAR Toscana n. 704 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un avviso esplorativo per l’acquisizione di un bene demaniale mediante concessione marittima non fonda alcun interesse giuridicamente rilevante, ove l’avviso qualifichi espressamente la procedura come mero procedimento preselettivo privo di diritti di prelazione o preferenza e riservi all’ente la facoltà di revoca. Decorso il termine di durata indicato nell’avviso, senza che il privato abbia coltivato la propria aspettativa, l’interesse a contestare l’archiviazione della manifestazione viene meno. Il ricorso avverso l’archiviazione è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il concorrente non abbia impugnato la concessione successivamente rilasciata in favore di altri, la cui eliminazione costituisce presupposto logico per il rilascio di un titolo a proprio favore.

Il Fatto

Il Comune di Forte dei Marmi, con determinazione dirigenziale n. 1193 del 22 dicembre 2017, approvava un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse finalizzate all’acquisizione, mediante concessione demaniale marittima, di un immobile di proprietà statale, a fini commerciali. L’avviso prevedeva una durata triennale del titolo, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, e fissava al’11 gennaio 2018 il termine per la presentazione.

La società ricorrente, unico operatore interessato, presentava la manifestazione e poi un progetto con investimenti dichiarati; l’Agenzia delle Dogane esprimeva parere favorevole. Non seguivano osservazioni né istanze concorrenti. Nel 2021 la Giunta manifestava l’intento di destinare l’immobile a fini istituzionali e il dirigente comunicava alla società l’archiviazione della manifestazione. La società impugnava l’archiviazione e l’informativa della Giunta davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità per mancata impugnazione della concessione successivamente rilasciata all’ente e delle sue proroghe, nonché della possibile inammissibilità per carenza originaria di interesse. Il Comune aveva eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse per essere decorso il termine di durata del titolo.

Il Tribunale ha ritenuto fondate entrambe le eccezioni. L’avviso esplorativo conteneva la regolazione della vicenda amministrativa e fissava un termine specifico. L’archiviazione è intervenuta quando quel termine era ampiamente decorso, senza che la ricorrente avesse coltivato l’interesse, neppure mediante messa in mora dell’amministrazione per il silenzio. Decaduto il termine dell’avviso, non residua alcuna possibilità di rilascio del titolo e l’interesse a contestare l’archiviazione non può più sussistere.

Il Collegio ha inoltre rilevato che, in data 1° marzo 2022, il Comune aveva rilasciato a sé stesso la concessione n. 5/2022, poi prorogata, e che il bene era stato dato in comodato gratuito a un’associazione. Tali atti non sono stati impugnati. Il rilascio di un titolo in favore della ricorrente non può prescindere dalla previa eliminazione delle concessioni emesse in favore di altri.

Nel merito, il ricorso è comunque infondato. L’archiviazione è correlata a un avviso che non fondava alcun interesse giuridicamente rilevante, stante la chiara natura esplorativa dell’attività. L’avviso qualificava la procedura come mero procedimento preselettivo, senza diritti di prelazione o preferenza, e riservava all’ente la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura senza che gli operatori potessero avanzare pretesa alcuna.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile e comunque infondato, con compensazione delle spese di giudizio per la particolarità della fattispecie esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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