Esecuzione d’ufficio della demolizione e interesse a contestare l’acquisizione gratuita (TAR Puglia n. 175 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone l’esecuzione d’ufficio di una precedente ordinanza di demolizione non è sindacabile per la mancata attivazione della procedura di immissione in possesso e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, poiché tale percorso si configura come opzione deteriore per il proprietario rispetto all’esecuzione in danno. Ne deriva l’assenza di un interesse sostanziale a dedurre la relativa violazione procedimentale, valutata nell’ottica dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Le censure che rimettono in discussione i presupposti della demolizione sono inammissibili se rivolte contro l’atto esecutivo anziché contro l’ordinanza demolitoria, ormai consolidatasi per effetto della perenzione del ricorso proposto avverso la stessa. Il mancato esercizio della facoltà di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale, riconosciuta all’Amministrazione dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 nel testo modificato nel 2002, non integra alcun vizio del provvedimento esecutivo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in Bisceglie ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, impugnava l’atto con cui la Ripartizione pianificazione, programmi ed infrastrutture del Comune comunicava l’esecuzione d’ufficio della precedente ordinanza di demolizione riferita a parti abusive del fabbricato: piccoli vani e una tettoia in ampliamento.

La vicenda risaliva a un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 724/1994. Il Comune aveva dapprima avviato il diniego, poi aveva concesso un termine per la presentazione di un piano di recupero in variante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 47/1985; il piano non era stato depositato e la sanatoria era stata negata. Seguiva l’ordinanza di demolizione del 06.09.2007, rimasta inottemperata. Il provvedimento impugnato veniva adottato nel 2021, all’esito della presa d’atto dell’inottemperanza. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è respinto riprendendo l’orientamento già espresso dalla Sezione in sede cautelare. Il primo motivo contestava il procedimento seguito: a parere della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’inottemperanza e poi procedere all’immissione in possesso e all’acquisizione gratuita. Il secondo motivo, subordinato, si incentrava sulla mancata riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Sul primo motivo il Collegio rileva che l’accertamento dell’inottemperanza è avvenuto in un sopralluogo eseguito nel 2020 e che la ricorrente non smentisce affatto la mancata demolizione, circostanza del tutto incontestata. La procedura invocata, consistente nell’immissione in possesso e nell’acquisizione gratuita delle opere e dell’area di sedime, costituisce però un’opzione deteriore per la proprietaria. Ne consegue l’inconfigurabilità di un interesse a far valere la relativa violazione procedimentale, secondo la lettura sostanziale dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il Collegio aggiunge che l’efficacia dell’ordine di demolizione è ormai consolidata per effetto della dichiarazione di perenzione del ricorso proposto a suo tempo contro la stessa ordinanza. Non sono pertanto ammissibili, in questa sede, le censure che avrebbero dovuto essere dirette contro quel provvedimento: in particolare la qualificazione giuridica degli abusi e l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

Quanto al secondo motivo, la Corte sottolinea che la riduzione della fascia di rispetto è una mera facoltà riconosciuta all’Amministrazione dal richiamato art. 338 del R.D. n. 1265/1934. Il Comune non ha esercitato tale opzione. Non è dirimente che in passato avesse ammesso i proprietari a presentare un piano di recupero: il piano non è stato depositato nel termine assegnato, né successivamente, e l’Amministrazione ha quindi ragionevolmente intimato la demolizione. Le spese non sono liquidate per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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