L’avviso di mora è atto impositivo se non impugnato; il contributo unificato maggiorato non si applica al processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 18312 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La censura con cui si contesti la natura di avviso di mora, anziché di mero avviso di pagamento, riconosciuta dal giudice di merito agli atti comunicati al contribuente è inammissibile per difetto di autosufficienza, ove il ricorso non riassuma o illustri il contenuto degli atti stessi, e per la natura di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione. La doglianza di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Il contributo unificato maggiorato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, avendo natura eccezionale e sanzionatoria, non si applica al processo tributario.

Il Fatto

La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Palermo alla richiesta di rimborso della TARSU per l’anno d’imposta 2007, avanzata da un istituto di credito dopo l’annullamento, da parte del giudice amministrativo, della delibera di approvazione delle tariffe per l’anno 2006.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello della contribuente, ritenendo il silenzio-rifiuto non impugnabile per l’intervenuta definitività della pretesa, derivante dalla mancata opposizione agli avvisi di mora notificati. Avverso tale pronuncia la banca proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi; il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente contestava la qualificazione degli atti come avvisi di mora, sostenendo che si trattasse di meri avvisi di pagamento non inclusi nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. La censura è stata ritenuta priva di autosufficienza per non aver riassunto o illustrato il contenuto degli atti, onere imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., e, inoltre, è stata considerata una contestazione di un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, senza l’indicazione dei criteri ermeneutici violati.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 116 c.p.c. per l’avvenuta valutazione delle copie fotostatiche degli avvisi come prova della loro notifica, è stato rigettato sulla scorta del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui tale censura è ammissibile solo quando si alleghi un’erronea applicazione di una regola di valutazione legale della prova, non già una mera diversa valutazione del prudente apprezzamento del giudice.

I motivi terzo e quarto, concernenti la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia e per vizio di motivazione su questioni assorbite, sono stati respinti: la Commissione regionale non aveva omesso alcuna pronuncia, essendo le questioni assorbite dalla ritenuta definitività del titolo per mancata impugnazione degli avvisi di mora.

La Corte ha, invece, accolto il quinto motivo, affermando che la maggiorazione del contributo unificato, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ha carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, applicabile al solo processo civile e non a quello tributario, in conformità con la giurisprudenza di legittimità e con la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2018. La Corte ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale censura e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuto il versamento in duplo, compensando le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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