Avviso orale e diniego di revoca (TAR Campania n. 1156 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale, in quanto misura volta a prevenire i reati e non a reprimerli, non richiede elementi di sicura colpevolezza, ma un quadro indiziario che riveli una personalità incline a comportamenti antisociali e l’appartenenza a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il giudizio di pericolosità sociale integra una tipica valutazione di merito, sindacabile solo per abnormità dell’iter logico o incongruenza della motivazione. Il diniego di revoca è legittimo quando la pericolosità non risulta superata alla luce dei fatti antecedenti e successivi, e la condotta di vita, con l’irreperibilità non smentita in giudizio, ne conferma l’attualità.
Il Fatto
Il ricorrente, stabilmente in Italia da decenni, ha impugnato davanti al TAR Campania il diniego espresso sull’istanza di revoca di un avviso orale adottato dalla Questura di Napoli. L’Amministrazione aveva fondato il diniego su una valutazione di persistente pericolosità sociale del soggetto.
Respinta l’istanza cautelare, la causa è pervenuta alla decisione all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. Il ricorrente ha censurato la sintetica e generica motivazione dell’atto, lamentando l’acritico richiamo a precedenti penali datati e la valorizzazione di una presunta irreperibilità priva di riscontri documentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione preventiva dell’avviso orale, che non presuppone la prova di reati ma la possibilità, suffragata da elementi di fatto, che il sottoposto costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica. Richiamando TAR Piemonte n. 192 del 2017 e Cons. Stato n. 1859 del 2016, il Tribunale ribadisce che sono sufficienti anche mere supposizioni su circostanze fattuali complessivamente rivelatrici di una personalità incline a comportamenti antisociali.
La locuzione “può” dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 attribuisce all’Autorità amministrativa un ampio potere discrezionale, espressione di una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità salvo i profili di abnormità dell’iter logico o di incongruenza della motivazione. Secondo il Collegio, richiamando TAR Calabria-Catanzaro n. 174/1998, TAR Campania n. 1952/2003 e TAR Campania n. 8638/2009, tali vizi nella specie non ricorrono.
Il Tribunale rileva che la condizione di pericolosità non risulta superata né alla luce dei fatti antecedenti né di quelli successivi. Il provvedimento non si limita ai plurimi precedenti penali, ma valorizza la condotta di vita del ricorrente e il suo continuo stato di irreperibilità, non smentito in giudizio, dove non compare alcun domicilio del sottoposto.
La Corte ricostruisce i passaggi fattuali: la cancellazione dall’anagrafe richiesta nel settembre 2017, l’emissione dell’avviso orale, la condanna divenuta irrevocabile nel 2019 per furto aggravato e l’ordine di esecuzione notificato solo nel gennaio 2021, in occasione di un controllo stradale a bordo di un veicolo privo di assicurazione. Tali elementi, puntualmente riportati nella motivazione, sono stati ritenuti idonei a fondare un sicuro quadro indiziario di pericolosità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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