Trasferimento temporaneo ex art. 42-bis: necessaria motivazione rafforzata (TAR Emilia-Romagna n. 177 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento temporaneo del genitore militare ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, il provvedimento di diniego deve essere sorretto da una motivazione rafforzata, che dia compiutamente conto delle ragioni di infungibilità delle posizioni disponibili nella categoria di appartenenza del richiedente. La mera allegazione della necessità di garantire l’efficienza del servizio non è sufficiente laddove non si confronti con la specifica situazione delle sedi richieste. Tale obbligo motivazionale, se carente, rende illegittimo il provvedimento e impone all’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, con provvedimento di conferma o di revoca del precedente, entro un termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, militare appartenente alla categoria dei Graduati, impugnava il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la sua istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, presentata per le sedi di Maddaloni, Caserta, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Capua. Il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto, cui l’interessato aveva fatto seguito con la presentazione dell’istanza di assegnazione temporanea in data 23 dicembre 2025.
Il militare, avvalendosi della disciplina pensata per favorire la prossimità lavorativa del genitore con figli minori, chiedeva l’annullamento del diniego, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il difetto di motivazione in relazione all’asserita impossibilità di accogliere la domanda per le sedi richieste.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto l’istanza cautelare limitatamente alle sedi di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, ritenendo che il provvedimento impugnato non recasse una motivazione adeguata. In particolare, il Collegio ha rilevato che il gravato provvedimento non conteneva argomentazioni concrete relative all’eventuale infungibilità delle posizioni disponibili nella categoria dei Graduati, tali da costituire compiutamente un ostacolo al richiesto trasferimento.
La decisione si fonda sul principio, consolidato in materia, per cui il diniego a un’istanza di trasferimento temporaneo deve essere assistito da una motivazione che dia conto delle ragioni organizzative che impediscono l’accoglimento, con un grado di specificità tanto maggiore quanto più la richiesta appare coerente con la finalità di tutela del genitore. La generica esigenza di garantire l’efficienza del servizio, se non declinata con riferimento alle singole sedi e alle posizioni disponibili, non supera il vaglio di legittimità.
Il Tribunale ha quindi ravvisato il fumus boni iuris in relazione al difetto della necessaria motivazione rafforzata, condizione essenziale per poter opporre un legittimo diniego alla richiesta del militare. Sotto il profilo del periculum in mora, la natura del beneficio richiesto e l’interesse del ricorrente a ottenere una tempestiva pronunzia nel merito hanno indotto il Collegio a disporre il riesame.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente con provvedimento di conferma o di revoca del precedente, entro e non oltre giorni 45 dalla comunicazione dell’ordinanza, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 16 settembre 2026.
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Nota della Redazione
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