Retribuzione del commissario straordinario ARCEA e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 1971 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base alla causa petendi, cioè alla posizione giuridica soggettiva dedotta e alla tutela che l’ordinamento le accorda, a prescindere dalla prospettazione della parte. La controversia che investe la legittimità della riduzione della retribuzione spettante al commissario straordinario di un’agenzia regionale, stabilita da disposizione statutaria, ha ad oggetto un diritto soggettivo di natura patrimoniale e va ricondotta al rapporto paritetico con la pubblica amministrazione. Spetta pertanto al giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, la cognizione della domanda, mentre al giudice amministrativo non è attribuita alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva. Il ricorso proposto davanti al TAR è conseguentemente inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario nel termine previsto dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di commissario straordinario dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, ha impugnato davanti al TAR Calabria la delibera di Giunta n. 64 del 23.02.2021, con cui erano stati ridotti i trasferimenti regionali a carico del bilancio, la delibera n. 66 del 23.02.2021 recante il bilancio di previsione dell’Agenzia, la delibera consiliare n. 15 dell’11.3.2021 e le determinazioni attuative dell’Agenzia.

Oggetto dell’impugnazione erano i provvedimenti nella parte in cui avevano accertato la corresponsione in favore del ricorrente di una maggior somma a titolo di retribuzione e ne avevano disposto il recupero, con riduzione dei trasferimenti in favore dell’Agenzia. L’Agenzia intimata si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e contestando nel merito le censure. Regione Calabria e Consiglio regionale non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo del riparto, rilevando che la giurisdizione va determinata in base alla causa petendi e alla protezione accordata dall’ordinamento alla posizione dedotta, a prescindere dalla prospettazione della parte, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 15747 del 2019.

Il Tribunale richiama l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per ogni fase del rapporto, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali: la giurisdizione amministrativa residua riguarda soltanto le procedure concorsuali strumentali all’assunzione o alla progressione in area o fascia, come affermato da Sezioni Unite n. 15982 del 2011 e n. 10419 del 2006.

Il Collegio precisa che, se dal petitum sostanziale emerge la lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento della pubblica amministrazione posto in essere con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, senza che rilevi la prospettazione della domanda come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, essendo attribuito al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti presupposti illegittimi (Sezioni Unite n. 26596 del 2018). Analogamente, il conferimento di un incarico a un professionista da parte di un ente pubblico esprime autonomia privata e non potestà amministrativa, con conseguente cognizione del giudice ordinario (Sezioni Unite n. 9314 del 2022; TAR Calabria n. 1687 del 2024).

Su queste basi il Tribunale esclude che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 cod. proc. amm.: la pretesa del ricorrente riguarda il trattamento economico stabilito da una disposizione statutaria e si configura come diritto soggettivo di carattere patrimoniale. Il ricorso è quindi deciso in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm. e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione dell’azione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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