Recupero delle retribuzioni indebite al dipendente in aspettativa senza assegni (TAR Toscana n. 1949 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di impiego pubblico, la percezione di emolumenti non dovuti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c., senza che la buona fede dell’accipiens possa escludere la ripetibilità delle somme erogate sine titulo, attenendo essa alla sola restituzione dei frutti e degli interessi. L’interesse pubblico al recupero è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, poiché l’esborso senza titolo integra di per sé un danno per l’Amministrazione e un vantaggio ingiustificato per il dipendente. Unico temperamento è la regola per cui le modalità di recupero non devono risultare eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore. Il legittimo affidamento non è configurabile quando il dipendente ha egli stesso richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni e i pagamenti si siano protratti per un lasso di tempo esiguo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, veniva dispensato dal servizio per inidoneità permanente e assoluta con decorrenza dal 3 marzo 2021. Nel periodo immediatamente precedente, dal 29 novembre 2020 al 2 marzo 2021, avendo esaurito i diciotto mesi di aspettativa retribuita nel quinquennio, era stato collocato, su sua domanda, in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 70, comma 3, d.P.R. n. 3/1957. Ciononostante, in tale arco temporale gli veniva erogata la retribuzione.
L’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura chiedeva quindi la restituzione delle somme corrisposte, per un totale di 8.374,40 euro; il dipendente negava la restituzione. Seguiva l’intimazione di pagamento sottoscritta dal Prefetto, impugnata davanti al TAR con tre censure: incompetenza, violazione dell’affidamento e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La prima censura, fondata sull’asserita incompetenza della Prefettura rispetto alla Questura, è respinta richiamando l’art. 1 della legge n. 1137/1970, che attribuisce alla prefettura l’erogazione degli stipendi del personale da essa amministrato, e la circolare ministeriale del 22 ottobre 2012, che affida all’Ufficio della Prefettura-UTG il recupero coattivo secondo il R.D. n. 639/1910.
Quanto all’affidamento, il Collegio richiama l’insegnamento della Cass. civ., sez. lavoro, n. 8338 del 2010 e della Cass. civ., sez. lavoro, n. 4323 del 2017: accertata l’erogazione sine titulo, la ripetibilità non è esclusa dalla buona fede dell’accipiens. La giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. VI, n. 4284 del 2011, Cons. Stato, sez. III, n. 2903 del 2014, Cons. Stato, sez. V, n. 3422 del 2013 — conferma che l’interesse pubblico è in re ipsa e che l’unico limite riguarda le modalità non eccessivamente onerose del recupero.
Nel caso concreto il legittimo affidamento non è configurabile: il ricorrente aveva egli stesso domandato l’aspettativa senza assegni, ed era dunque consapevole della non spettanza della retribuzione; inoltre i pagamenti si sono protratti per pochi mesi e la prima richiesta di restituzione è giunta dopo soli tre mesi, in un lasso di tempo insufficiente al consolidarsi di aspettative legittime.
Infine, la censura di difetto di motivazione è infondata: le note richiamate nell’ingiunzione erano già note al ricorrente, che vi aveva replicato, e la nota del 15 luglio 2021 aveva puntualmente confutato le sue osservazioni. Irrilevante è la circostanza che già nel novembre 2020 sussistessero le patologie poi sfociate nella dispensa, poiché a quella data l’aspettativa retribuita era esaurita e la dispensa non era ancora intervenuta. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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