Ottemperanza al giudicato su ferie non godute e carta docente (TAR Lombardia n. 1261 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., fonda l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione, ma non determina in via definitiva l’entità del credito. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi di capitale e interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va esclusa quando la misura richiesta appare manifestamente iniqua e sproporzionata.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto del ricorrente, docente, all’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e al beneficio della carta docente per un determinato anno scolastico, condannando il Ministero resistente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

Passata la sentenza in giudicato e notificato il titolo, l’Amministrazione non ha adempiuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Da ciò discende che l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. La verifica riguarda in particolare il capitale residuo e gli interessi, di cui va accertata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È stato altresì accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati. I conteggi di interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. La richiesta somma per violazione o ritardo è stata invece negata, perché manifestamente iniqua e sproporzionata.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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