Avviso orale legittimo anche senza condanne e con patologia psichica (TAR Liguria n. 773 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione personale a minimo impatto sulle libertà individuali, fondata su un giudizio di pericolosità sociale anticipato rispetto alla commissione di reati. La valutazione del Questore non deve necessariamente basarsi su prove compiute circa l’avvenuta consumazione di crimini, essendo sufficienti risultanze fattuali indicative dell’appartenenza del soggetto a una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Il carattere risalente nel tempo di alcuni precedenti non esclude la legittimità del provvedimento, ove il quadro complessivo riveli una personalità incline a comportamenti antisociali. L’eventuale patologia psichica e lo stato di tossicodipendenza non costituiscono di per sé circostanze ostative, salvo che compromettano in modo automatico e definitivo la capacità di intendere e di volere.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale con cui il Questore lo ha invitato a tenere una condotta conforme alla legge ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011. Ha articolato tre motivi: assenza dei presupposti di pericolosità sociale, atteso che le sentenze penali riguarderebbero fatti circoscritti nel tempo e per gli episodi di truffa egli sarebbe stato assolto per vizio di mente; difetto di istruttoria per mancata considerazione della documentazione sui precedenti e sulla condizione psicofisica; difetto di motivazione, per motivazione meramente apparente.

L’Amministrazione si è costituita difendendo la legittimità del provvedimento. In sede cautelare il Tribunale ha rigettato l’istanza, non ravvisando il fumus boni iuris né il periculum in mora. La causa è giunta alla pubblica udienza del 23 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la natura dell’avviso orale: misura preventiva che non reprime ma previene la commissione di reati, con impatto minimo sulle libertà del destinatario. Ne deriva che la valutazione questorile non richiede prove compiute di reati, ma risultanze fattuali indicative delle condizioni di pericolosità sociale, prima ancora che si accerti la rilevanza penale delle condotte. Il Collegio richiama un orientamento consolidato (Cons. St., sez. I, parere n. 1202 del 2024; Cons. St., sez. III, n. 7488 del 2023; Cons. St., sez. III, n. 7767 del 2021; TAR Lazio n. 5493 del 2025).

Applicando tali coordinate, il primo e il secondo motivo sono rigettati. L’Autorità ha desunto non irragionevolmente l’ascrivibilità del ricorrente alle categorie dell’art. 1, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 159/2011 da molteplici azioni devianti in un arco temporale significativo: decreto penale e sentenze del casellario, numerosi pregiudizi di polizia, un arresto in flagranza per furto aggravato con conseguente obbligo di dimora poi sostituito dagli arresti domiciliari per violazione, episodi di resistenza e oltraggio con possesso di stupefacente.

Il Collegio valorizza altresì la perseverazione successiva all’avviso, con ulteriori segnalazioni per furti, rapina, lesioni e detenzione abusiva di armi, sino alla sottoposizione a libertà vigilata. Quanto al disturbo schizoaffettivo e alla tossicodipendenza, essi non ostano di per sé alla misura: il proscioglimento per infermità mentale sui fatti di truffa non dimostra una compromissione automatica e definitiva della capacità di intendere e di volere, come emerge dal referto psichiatrico richiamato. La difesa erariale osserva che il consumo di droga si accompagna spesso ad attività illegali per reperire il denaro necessario.

Il terzo motivo è dichiarato inaccoglibile: la motivazione, seppur sintetica, richiama i plurimi comportamenti antigiuridici e non presenta profili di insufficienza, illogicità o incongruità. Il ricorso è dunque infondato e va rigettato. Le spese sono compensate in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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