Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 619 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. e, verificato il passaggio in giudicato della sentenza nonché il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al provvedimento. L’accertata inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta destinato a operare in caso di perdurante inadempimento alla scadenza del termine assegnato. Il commissario, individuato in un dirigente o funzionario della stessa struttura debitrice, provvede al pagamento o all’accredito delle somme, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, sentenza n. 42/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024, che ha accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti.
Notificata la sentenza in data 18 febbraio 2024, l’Amministrazione non ha posto in essere alcuna condotta adempitiva. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, depositando una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui assumeva di aver dato pubblicità alla procedura di accredito diretto e di aver pagato le spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato il presupposto del giudizio: la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 18 ottobre 2024. Ha poi accertato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata prima di quella scadenza. Alla notifica del 18 febbraio 2024 aveva fatto seguito la notifica del ricorso in data 18 ottobre 2024.
Sul piano processuale, il Tribunale ha precisato che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. Il ricorrente aveva pertanto correttamente depositato la sentenza con attestazione di conformità.
Quanto all’inerzia, il Collegio ha rilevato che non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza. Diversamente, l’avvenuto pagamento delle spese legali deve ritenersi adempiuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, poiché la circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente, pur non risultando prodotto il decreto richiamato a supporto.
Il ricorso è stato dunque accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. Per il caso di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, o un delegato, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione, è esclusa la liquidazione di alcun compenso.
Nota della Redazione
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