Ottemperanza chiusa per cessazione materia ma spese seguono soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 803 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito e accerta la pretesa dedotta in giudizio quando una successiva attività amministrativa soddisfa in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso, il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.. Ai fini della regolazione delle spese di lite rileva tuttavia la c.d. soccombenza virtuale: il ricorso appariva fondato al momento della proposizione, sicché l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

Il Fatto

Il ricorrente, anche in qualità di erede, è proprietario di fondi interessati da un decreto di occupazione d’urgenza e destinati all’esproprio per la realizzazione di una strada statale. Con due sentenze, la n. 2445/2015 e la n. 1415 del 12 agosto 2019, il TAR Puglia aveva ordinato ad A.N.A.S. S.p.A. di concludere, con provvedimento espresso e motivato, il procedimento di cui all’art. 21, comma 2 e seguenti, del d.P.R. n. 327/2001, in relazione all’istanza e diffida presentata dal ricorrente, e di pagare le spese processuali.

Con ricorso notificato il 4 aprile 2024 il ricorrente ha promosso un ulteriore giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna al risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a. e una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Con memoria del 30 maggio 2024 ha poi dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente satisfattiva la nota di A.N.A.S. del 20 maggio 2024, insistendo unicamente per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito allorché una successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, dovendo la situazione sopravvenuta soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, Sez. V, n. 823 del 2024).

Nel caso concreto, il difensore del ricorrente ha ribadito in udienza quanto già dedotto con la memoria: A.N.A.S. S.p.A. ha espressamente riscontrato, con la nota del 20 maggio 2024, l’istanza e diffida, e tale circostanza è pienamente satisfattiva della pretesa azionata. Il Tribunale prende quindi atto della volontà manifestata dalla parte e dichiara l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..

Il passaggio centrale riguarda la regolazione delle spese. Il Collegio valuta la c.d. soccombenza virtuale e osserva che il ricorso di ottemperanza appariva fondato: è pacifico e risulta per tabulas che A.N.A.S. S.p.A. abbia dato esecuzione alle sentenze passate in giudicato soltanto successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del 4 aprile 2024, avendo riscontrato l’istanza in data 20 maggio 2024, ossia durante la pendenza del giudizio.

Le spese seguono dunque la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente e sono liquidate ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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