Avviso orale del questore legittimo se fondato su condanna per ricettazione (TAR Sicilia n. 1683 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del questore è misura di prevenzione non penale, espressione di valutazione discrezionale dell’autorità di polizia, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della sussistenza dei presupposti e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né contestazioni già sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una personalità incline a comportamenti antisociali. I divieti imposti con l’avviso sono legittimi quando appaiono strumentali a evitare forme di elusione dei controlli delle forze dell’ordine. La condanna per ricettazione e la persistenza di condotte contro il patrimonio costituiscono adeguato presupposto del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emesso dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, con il quale gli è stato contestualmente imposto il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente e altre categorie di beni, nonché il provvedimento del Prefetto che ha respinto il ricorso gerarchico.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei presupposti e dei fatti, eccesso di potere per sproporzione e sviamento, lamentando che la pericolosità sarebbe stata desunta dai soli precedenti di polizia. Ha inoltre prospettato questione di costituzionalità sull’assenza di un termine di durata dell’avviso orale. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il collegio rigetta in via preliminare il motivo relativo alla questione di costituzionalità, rilevando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2023, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 limitatamente all’inclusione dei telefoni cellulari tra gli apparati radiotrasmittenti, senza intervenire sul tema della durata dell’avviso.

Il Tribunale ricostruisce la natura dell’istituto: l’avviso orale consiste in un invito al destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, con la finalità di segnalargli che l’Autorità di P.S. ha attenzionato il suo comportamento. Esso rientra tra le misure di prevenzione non penali e costituisce la misura più tenue tra quelle previste dal codice antimafia.

Sul piano del sindacato, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il collegio afferma che la valutazione è discrezionale e sindacabile solo sotto il profilo dei presupposti e della congruità motivazionale. Il giudizio di pericolosità non richiede l’accertamento di responsabilità penale e può basarsi su elementi anche di valenza indiziaria, essendo legittimo l’avviso anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali.

Nel caso concreto la Questura ha dato atto della condanna per ricettazione e di altri episodi da cui emerge la persistenza di condotte integranti reati contro il patrimonio, tali da far ritenere che il ricorrente viva abitualmente di attività delittuose connesse alla ricettazione e alla detenzione ingiustificata di valori e preziosi, cui si aggiungono condotte antisociali quali minacce e interruzione di pubblico servizio. Tali elementi, a prescindere dalle contestazioni sulle frequentazioni, costituiscono adeguato presupposto della misura, anche quanto ai divieti imposti.

Il quarto motivo è infondato perché, a fronte dei precisi e concordanti indizi offerti dalla Questura, il ricorrente non ha allegato né comprovato l’esistenza di legittime fonti di reddito. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della sentenza costituzionale intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio. Il collegio ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già concesso in via provvisoria, con liquidazione del compenso in separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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