Avviso orale: pericolosità sociale valutata al momento dell’adozione dell’atto (TAR Sicilia n. 1684 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 ha finalità lato sensu preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti configurabili come reati. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria, idonei a delineare una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, con sindacato giurisdizionale limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, e pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non determinano un’illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile.

Il Fatto

Il Questore ha adottato un avviso orale nei confronti della ricorrente, invitandola a tenere una condotta conforme alla legge ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011. A fondamento dell’atto l’Amministrazione ha posto il fatto che la destinataria si trovava sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, con il rinvenimento di sostanza e piante di canapa indiana, precedenti segnalazioni per minaccia e l’assenza di attività lavorativa e di redditi negli ultimi tre anni, indice del fatto che traesse sostentamento da proventi illeciti.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il Questore non avesse considerato gli sviluppi del procedimento penale, con la sua liberazione dagli arresti domiciliari per insussistenza delle esigenze cautelari, e che le contestazioni sulla pericolosità e sui redditi fossero illogiche, essendo socia di una società operante nel settore lattiero caseario e beneficiaria del reddito del coniuge.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, che individua i destinatari delle misure di prevenzione, tra cui coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. L’art. 3 consente al Questore di avvisare oralmente i soggetti che presentino indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa, anche di quel Tribunale, secondo cui l’avviso orale si connota per finalità preventiva. Il giudizio di pericolosità non richiede l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. L’atto consiste in un invito a tenere una condotta conforme alla legge e, nella specie, in un avviso orale semplice ex comma 1, non accompagnato dalle prescrizioni del comma 4.

Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio osserva che l’avviso orale costituisce esso stesso una comunicazione, rispetto alla quale l’interessato può in ogni momento chiederne la revoca al Questore. L’autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti, con il sindacato del giudice amministrativo limitato agli aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.

Il Tribunale afferma che gli elementi presuntivi della pericolosità sociale devono essere valutati al momento dell’adozione dell’atto e che pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non assumono rilevanza ai fini di un’illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile.

Nel caso concreto, il Collegio ritiene non irragionevole che l’Amministrazione abbia ritenuto sussistenti i presupposti, trattandosi di ipotesi rientrante tra le alternative contemplate dalla norma, ossia la commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Ciò appare sufficiente per ritenere autonomamente e sufficientemente motivato il provvedimento e, quindi, infondato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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