Trasferimento per gravi motivi di salute subordinato a bando e posti disponibili (Cons. Stato n. 2717 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale l’iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata alla previa pubblicazione di appositi avvisi o bandi e alla effettiva disponibilità di posti nella coorte di riferimento. L’art. 9 del R.D. n. 1269/1938, che consente al Rettore di accordare il congedo per gravi motivi, non legittima il trasferimento in deroga alla programmazione, essendo derogato dalla legge n. 264/1999 e dal decreto ministeriale attuativo. I gravi motivi di salute non perdono rilievo, ma vanno valorizzati nella procedura di iscrizione previo bando, quali titoli di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle categorie protette. L’Ateneo non è tenuto a esaminare domande pervenute in assenza di bando o fuori dai termini.

Il Fatto

Una studentessa, iscritta all’Università di Foggia, chiedeva il trasferimento presso la sede di Caserta dell’Università degli Studi della Campania, per frequentare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, deducendo una grave patologia. La domanda era formulata ai sensi dell’art. 9 del R.D. n. 1269/1938, con richiesta di ammissione anche in sovrannumero o come fuori corso, esonero dal test e valutazione del curriculum secondo il D.M. 16 marzo 2007.

L’Ateneo respingeva l’istanza con nota del 10 febbraio 2025. Il TAR Campania accoglieva il ricorso, annullando il diniego sul presupposto della portata derogatoria e generale dell’art. 9, non condizionata da bando e posti disponibili. L’Università proponeva appello, chiedendo la riforma; la Sezione sospendeva in via cautelare l’esecutività della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondati i motivi e conferma l’indirizzo esegetico già seguito dalla Sezione, richiamato come precedente specifico conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. in un caso del tutto sovrapponibile, anch’esso caratterizzato da gravi motivi di salute.

Il percorso argomentativo muove dall’impianto della programmazione nazionale degli accessi, introdotta dalla legge n. 264/1999. Rispetto ai corsi a numero programmato l’art. 9 del R.D. n. 1269/1938 risulta derogato: l’iscrizione agli anni successivi al primo non può prescindere dalle disponibilità createsi nell’ambito degli accessi programmati per ciascun anno accademico.

Il D.M. n. 472/2024 disciplina la fattispecie e prevede che le iscrizioni ad anni successivi avvengano esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti o abbandoni, tramite avvisi o bandi pubblici. I candidati sono tenuti a presentare domanda al momento della pubblicazione; gli Atenei non sono obbligati a esaminare istanze pervenute in assenza di bando o con modalità e termini diversi.

La soluzione opposta determinerebbe un insostenibile sforamento della capacità formativa, con carenza di strutture e servizi e compromissione del diritto allo studio, inteso non solo come accesso ma come garanzia di un livello adeguato di formazione.

Quanto ai gravi motivi di salute, pur incontestati, il Collegio riafferma che essi possono essere valorizzati nella procedura previo bando, quali titoli di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle categorie protette. Nel caso concreto la parte non aveva partecipato ad alcun bando. L’appello è quindi accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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