Avviso orale del Questore: discrezionalità ampia e sindacato limitato al profilo logico (TAR Calabria n. 2098 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 ha finalità preventiva e cautelare e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né la qualificazione dei fatti come reati, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi su elementi di valenza indiziaria. L’autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti previsti dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il sindacato del giudice amministrativo è conseguentemente limitato ai profili della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico seguito e della congruità della motivazione, la quale deve risultare sorretta da adeguata istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro, con il quale l’amministrazione lo ha ascritto alla categoria di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, ritenendolo dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Il provvedimento si fonda sulla proposta dei Carabinieri, che in data 13 gennaio 2025 hanno deferito il ricorrente in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere, avendo rinvenuto nella sua autovettura un coltello a serramanico celato nel vano portaoggetti, oltre a uno spinello contenente marijuana. Sono inoltre richiamati reiterati precedenti di polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e associazione illecita finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente contesta l’inquadramento, allega lo svolgimento di regolare attività lavorativa, giustifica il possesso del coltello come strumento di lavoro e disconosce i precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della misura. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 persegue una finalità preventiva e non richiede che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato né che i fatti esaminati integrino gli estremi di un reato. La prognosi può basarsi su elementi di valenza indiziaria e su meri sospetti. Tra le misure del codice antimafia, l’avviso orale esprime il carattere preventivo e cautelare in modo peculiare, risolvendosi in un invito a tenere condotta conforme alla legge, con effetti meno incisivi sulla sfera del destinatario.
Da ciò deriva il perimetro del controllo giurisdizionale. A fronte dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione, il giudice amministrativo verifica unicamente la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione, accertando che le valutazioni siano adeguatamente supportate e precedute da congrua istruttoria. Il Collegio richiama in proposito TAR Calabria, sez. I, n. 704 del 2025, TAR Calabria, sez. I, n. 71 del 2024 e Cons. Stato, sez. III, n. 1422 del 2023.
Nel merito, i presupposti risultano integrati. Il disconoscimento dei precedenti di polizia è generico, irrilevante essendo la mancata notifica di un procedimento penale. Quanto all’attività lavorativa, l’amministrazione ha documentato che il ricorrente risulta disoccupato dal 2019. Soprattutto, non è verosimile la giustificazione del possesso del coltello come strumento sostitutivo del taglierino: per un uso corrispondente sarebbe sufficiente una lama di un centimetro, non gli undici centimetri del coltello rinvenuto. Assume rilievo anche l’atteggiamento immotivatamente nervoso tenuto nel corso del controllo, che ha indotto alla perquisizione.
La prognosi di pericolosità, fondata su circostanze univoche, resiste dunque alle censure, risultando integrato il requisito della dedizione alla commissione di reati. L’amministrazione ha esercitato il potere discrezionale in modo logico e conseguente, emergendo profili di pericolosità sociale legati a comportamenti che denotano concreta probabilità di commissione di reati. Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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