Carta del docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 2003 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto la carta del docente. La penalità di mora ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e concorre con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela non alternativi. La somma dovuta a titolo di penalità può essere commisurata agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento.
Il Fatto
La ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza n. 396/2023 del 06.09.2023 con cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto a ottenere la “carta del docente” — istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015 — per l’anno scolastico 2023/2024 nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.
Il titolo, notificato all’amministrazione il 7 settembre 2023 e passato in giudicato come da certificazione del 2 dicembre 2024, sarebbe rimasto ineseguito. La ricorrente domanda quindi l’ordine di ottemperanza, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la domanda fondata. La ricorrente ha notificato il titolo al Ministero e all’Avvocatura dello Stato; la sentenza è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza dell’11 giugno 2025. L’inottemperanza del Ministero, del resto, non è contestata.
Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ad accreditare alla ricorrente, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 500,00 riferito all’anno scolastico 2023/2024, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per il caso di persistente inadempimento, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., il Collegio non ravvisa ragioni ostative alla sua applicazione. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario: richiamando Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15, il Tribunale qualifica i due istituti come strumenti di tutela concorrenti e non alternativi.
La somma dovuta a questo titolo è stabilita in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio di ottemperanza, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. La decisione è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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