Rinuncia al riconoscimento titolo estero e vincolo del giudicato (TAR Lazio n. 9568 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento dei titoli esteri conseguiti all’estero e di partecipazione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, la domanda di riconoscimento deve considerarsi pendente – e quindi suscettibile di rinuncia ai sensi del d.l. n. 71/2024 – quando il provvedimento di diniego sia stato annullato dal giudice amministrativo e permanga il vincolo conformativo in capo all’amministrazione di riesaminare l’istanza. L’annullamento giurisdizionale, eliminando l’atto impugnato e imponendo il riesercizio del potere, non consente di ritenere definitivamente chiuso il procedimento, atteso che l’amministrazione è tenuta ad esaminare l’affare nella sua interezza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva presentato istanza di riconoscimento di un titolo estero conseguito per il sostegno, ottenendo un provvedimento di diniego. A seguito dell’annullamento di tale diniego ad opera del TAR, con sentenza pubblicata in data antecedente al 1° giugno 2024, lo stesso aveva inoltrato a mezzo PEC una domanda di rinuncia all’istanza di riconoscimento, al fine di poter accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno di cui al d.l. n. 71/2024 e al DI n. 77 del 24 aprile 2025.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva respinto la richiesta, ritenendo che, essendo intervenuto il diniego in data antecedente al 1° giugno 2024, la rinuncia non fosse consentita in quanto il procedimento risultava chiuso. Avverso tale atto e le relative FAQ, il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo la violazione della disciplina di settore e dei principi di ragionevolezza e buon andamento. L’istanza cautelare era stata accolta con ammissione con riserva ai corsi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza della propria Sezione (sentenza n. 6095/2026). Il Collegio ha preliminarmente evidenziato che il provvedimento di diniego del riconoscimento era stato annullato con sentenza del TAR, la quale, oltre a eliminare l’atto impugnato, aveva riconosciuto espressamente l’obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente.
Da tale presupposto, il Tribunale ha tratto la conseguenza che la domanda di riconoscimento non potesse considerarsi definitivamente archiviata, ma fosse da ritenere pendente al momento della presentazione della rinuncia. L’annullamento in sede giurisdizionale produce, infatti, un vincolo conformativo che comporta che l’amministrazione, nel riesercizio del proprio potere, sia tenuta ad esaminare l’affare nella sua interezza, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10542, citato in motivazione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dal Ministero, poiché basato su un’errata interpretazione della disciplina emergenziale, che non tiene conto degli effetti conformativi della sentenza di annullamento. La decisione ha quindi annullato il provvedimento impugnato, con conseguente diritto del ricorrente a partecipare ai percorsi di specializzazione per il sostegno, e ha compensato le spese di lite.
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Nota della Redazione
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