Avviso orale: sufficienza dei sospetti e insussistenza del silenzio assenso sulla revoca (TAR Sicilia n. 2495 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 è provvedimento preventivo e monitorio, privo di effetti immediatamente compressivi delle libertà individuali. Il giudizio di pericolosità sociale che lo precede non richiede prove compiute di reati, essendo sufficienti elementi indiziari e sospetti adeguatamente motivati. La natura emergenziale dell’ammonimento esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Il sindacato del giudice amministrativo si limita alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Il silenzio assenso non si forma sulla domanda di revoca quando, entro il termine di sessanta giorni, l’amministrazione abbia esercitato il potere, non essendo richiesta la comunicazione del provvedimento all’interessato.
Il Fatto
Il Questore ha disposto avviso orale nei confronti di un soggetto con precedenti penali e di polizia per furto tentato in concorso, ricettazione, danneggiamento, macellazione clandestina e porto di oggetti atti ad offendere, già destinatario in passato del medesimo provvedimento, oltre che deferito in stato di libertà per macellazione clandestina e gestione di rifiuti non autorizzata e controllato più volte in compagnia di soggetti pregiudicati.
Il destinatario ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto e istanza di revoca al Questore, entrambi in data 11 febbraio 2019. Decorsi sessanta giorni senza notificazione, ha chiesto che si prendesse atto della intervenuta revoca ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. La Questura ha replicato che l’istanza era stata rigettata il 12 marzo 2019. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti davanti al TAR, deducendo violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio, difetto di motivazione, insussistenza dei presupposti e formazione del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo osservando che l’avviso orale, per la sua natura preventiva ed emergenziale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, richiamando sul punto TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, n. 1628 del 2022, TAR Umbria n. 341 del 2023 e TAR Puglia – Bari, Sez. II, n. 996 del 2023.
Quanto ai motivi sulla motivazione e sui presupposti, il Tribunale ricostruisce la disciplina degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159 del 2011. L’avviso è provvedimento monitorio con finalità lato sensu preventiva: non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. È sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la configurabilità di una personalità propensa a comportamenti antigiuridici.
La valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le misure di prevenzione, trattandosi di atto infra-procedimentale che non produce effetti riduttivi delle libertà individuali. L’amministrazione gode di ampia discrezionalità, con sindacato del giudice limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto i pregiudizi penali e di polizia, puntualmente indicati nella proposta prodotta dallo stesso ricorrente, e la frequentazione pluriennale di soggetti di interesse operativo rendono non irragionevole la valutazione della Questura.
Sull’ultimo motivo, il Collegio esclude che l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 imponga, entro sessanta giorni, anche la comunicazione del provvedimento all’interessato. In assenza di contraria regola legislativa rileva il principio generale per cui il silenzio assenso non si forma quando vi sia stato l’esercizio del potere e non sia ravvisabile l’inerzia dell’amministrazione, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 7167 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1859 del 2016.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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