Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 10446 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivata dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame fa venire meno l’interesse alla decisione e determina la improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse. A tanto consegue la conferma della sentenza impugnata, anche in assenza di una pronuncia di merito sui motivi di gravame. La declaratoria trova fondamento negli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., oltre che nell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. espressamente richiamato. Le spese di grado sono compensate per la sussistenza di giusti motivi. Ai fini del contributo unificato, la parte appellante è considerata soccombente nel grado.

Il Fatto

Una società aveva impugnato davanti al giudice amministrativo di primo grado il diniego di permesso di costruire in sanatoria, insieme al parere negativo reso dalla competente autorità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 28 delle NTA del PRG, e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di ingiunzione di demolizione. Il Tribunale adito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, condannando la parte ricorrente alle spese di lite.

La società ha proposto appello, articolando due complessi motivi e chiedendo la riforma della sentenza. Nel corso del giudizio, con apposita nota, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse al gravame e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le amministrazioni intimate si erano costituite chiedendo il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la questione posta dalla dichiarazione dell’appellante. La rinuncia alla coltivazione del gravame, motivata dalla parte, è qualificata come evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla decisione, con conseguente venir meno del presupposto per l’esame nel merito dei motivi.

Il percorso argomentativo si fonda sui principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamati nel testo nelle sentenze Sez. V n. 3563 del 2014 e Sez. V n. 1258 del 2012, e sulle norme di riferimento individuate negli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il Collegio dà atto che la dichiarazione motivata dell’appellante integra la fattispecie di carenza sopravvenuta di interesse.

Da ciò deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata. La Corte non procede quindi all’esame dei due motivi di gravame, assorbiti dalla pronuncia in rito.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione nel grado di appello. Sul piano del contributo unificato, viene qualificata soccombente, in relazione al grado, la parte appellante.

La decisione è assunta in camera di consiglio, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021. Il dispositivo dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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