Avviso orale legittimo anche su meri sospetti e senza accertamento penale (TAR Sicilia n. 2494 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 è provvedimento monitorio a finalità lato sensu preventiva, con cui il questore invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge. Il giudizio di pericolosità sociale che ne costituisce presupposto non richiede l’accertamento della responsabilità penale né prove compiute sulla commissione di reati, potendo fondarsi su elementi circostanziati di valenza indiziaria e su meri sospetti, purché sorretti da adeguata motivazione. La valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le più invasive misure di prevenzione, non producendo l’avviso effetti immediati di compressione delle libertà individuali. Rientra nella discrezionalità dell’autorità amministrativa l’accertamento dei presupposti, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Il Fatto
Il Questore ha emesso un avviso orale nei confronti del ricorrente, intimandogli di tenere una condotta conforme a legge. Il provvedimento si fondava su una serie di precedenti: censure penali per il reato di rissa; segnalazioni per reiterati episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti, commessi in contesto associativo e in concorso di persone, per i quali il soggetto era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di soggiorno in due province con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; una denuncia in stato di libertà per detenzione e spaccio di stupefacenti risalente al 21 dicembre 2017.
Il destinatario ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’avviso orale e il difetto di motivazione. Costituitasi l’amministrazione, la causa è stata trattata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011. L’art. 3 consente al questore della provincia in cui la persona dimora di avvisare oralmente i soggetti indicati nell’art. 1, quando esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano; l’art. 1 individua le categorie di destinatari, tra cui chi deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi e chi è dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Da tale quadro il TAR trae la qualificazione dell’atto come provvedimento monitorio, con cui si invita l’avvisato a modificare il proprio comportamento per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha finalità preventiva, sicché il suo esercizio non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti configurabili come reati: il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la sussistenza di elementi tali da ritenere configurabile una personalità propensa a seguire comportamenti antigiuridici. L’avviso è quindi legittimo anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, riconducibile a una delle categorie dell’art. 1.
La sentenza precisa poi che, a differenza delle ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto a sostegno dell’avviso è meno stringente, trattandosi di atto di natura ed efficacia meramente monitoria e infra-procedimentale, che non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali. L’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, con sindacato giurisdizionale circoscritto agli aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell’iter logico o della motivazione.
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che l’operato dell’autorità sfugga alle critiche. La preoccupante biografia penale del ricorrente, compendiata nella proposta dell’Arma dei Carabinieri, giustifica la valutazione di pericolosità, peraltro sorretta da motivazione pienamente intellegibile. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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