Avviso di presa in carico non impugnabile e soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. V n. 20733 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di presa in carico del concessionario della riscossione non è atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. L’elencazione dell’art. 19, primo comma, d.lgs. n. 546/1992 non è tassativa quanto ai provvedimenti nominativamente indicati, ma quanto alle categorie individuate per gli effetti giuridici che producono. L’avviso di presa in carico si limita a informare il contribuente del passaggio di competenza amministrativa dall’ufficio dell’accertamento a quello della riscossione, è privo di valenza provvedimentale e non incide unilateralmente sulla situazione giuridica del destinatario, che difetta di interesse attuale all’impugnazione. Venuto meno l’atto presupposto, il giudice d’appello che non annulli l’atto impugnato ma esamini comunque il gravame applica la regola della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dell’impugnazione ai soli fini della regolamentazione delle spese.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione di presa in carico notificatagli dal concessionario della riscossione, con cui era stato informato dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione finanziaria di procedere a esecuzione forzata in relazione a un avviso di accertamento esecutivo. Deduceva la carenza dei presupposti dell’esecuzione, per la diversità della somma indicata nell’atto presupposto rispetto a quella, inferiore, risultante dalla comunicazione, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del contribuente.
La Commissione tributaria provinciale riteneva impugnabile l’avviso di presa in carico, ma rigettava il ricorso nel merito. In appello, dato atto dell’annullamento dell’atto presupposto, la Commissione tributaria regionale rilevava che la questione era divenuta priva di effetti pratici per il contribuente, essendo venuto meno il potere di procedere a esecuzione forzata, e rigettava il gravame, compensando le spese. Il contribuente ricorreva in cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si imputa al giudice d’appello di aver mantenuto in vita l’atto impugnato anziché annullarlo, nonostante l’intervenuto annullamento dell’atto presupposto. Il motivo è infondato. Il giudice di secondo grado ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio e ha esaminato il gravame in applicazione della regola della soccombenza virtuale, che impone una valutazione di fondatezza dell’impugnazione allo stato degli atti ai fini della regolamentazione delle spese, nel caso compensate. Al di là dell’imprecisione terminologica del dispositivo, che parla di rigetto dell’appello anziché di sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere, la decisione è corretta.
Sul secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ribadisce che la comunicazione di presa in carico non è atto autonomamente impugnabile, richiamando la motivazione di Cass. n. 21254/2023 e, da ultimo, Cass. n. 4626/2025. L’elencazione dell’art. 19, primo comma, d.lgs. n. 546/1992 non è tassativa quanto al novero dei provvedimenti nominativamente indicati, ma quanto all’indicazione delle relative categorie in relazione agli effetti giuridici prodotti. L’avviso di presa in carico comunica soltanto che la competenza amministrativa è passata dall’ufficio dell’accertamento a quello preposto al pagamento del debito ormai accertato. Esso è perciò sprovvisto di forza cogente e di attitudine a modificare unilateralmente la situazione giuridica del destinatario. Ne deriva il difetto di un interesse attuale all’impugnazione. La correttezza di questa ragione, da sola sufficiente a fondare la decisione sulla soccombenza virtuale dell’appellante, rende superfluo l’esame dei motivi terzo e quarto, assorbiti.
Il quinto motivo, che denuncia la nullità della sentenza per omessa statuizione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile, perché si pone in contrasto insanabile con i motivi terzo e quarto: vi si denuncia un’omessa pronuncia che in quelli viene invece ritenuta esistente, ma errata in diritto. La Corte richiama la distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione su un punto decisivo, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., citando Cass. n. 22204/2021 e Cass. n. 27551/2024.
Il sesto motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non indica nel corpo del ricorso il fatto storico controverso non esaminato, né spiega perché esso avrebbe comportato l’accoglimento del gravame. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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