Ribasso in gara e soccorso istruttorio: vietata la modifica dell’offerta economica (C.G.A.R.S. n. 290 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara vincola non solo i concorrenti ma anche la stazione appaltante, che non può disapplicarla né interpretarla in funzione integrativa per far emergere significati non espressi. Le clausole vanno lette secondo il criterio letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e solo in presenza di evidente ambiguità può essere prescelto il significato più favorevole al concorrente. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 consente chiarimenti diretti a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, ma non ammette correzioni, integrazioni o modifiche dell’offerta. È pertanto illegittima l’operazione con cui la stazione appaltante, espungendo una parte della clausola del bando, abbia consentito all’aggiudicatario di riformulare la percentuale di ribasso, così violando la par condicio e il principio di autoresponsabilità.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una gara, con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio di gestione delle visite ai siti culturali comunali per sessanta mesi. All’esito, la commissione ha proposto l’aggiudicazione a una società, che aveva indicato un ribasso del 53,67%. Applicando la lex specialis, che prevedeva il ribasso “in aggiunta” alla quota fissa del 30%, la commissione ha ritenuto l’offerta anormalmente bassa e ha attivato la verifica di congruità.

Il concorrente ha chiarito che il proprio ribasso comprendeva già il 30%. Il RUP ha aderito a questa lettura, ritenendo erronea la formulazione della clausola e ritenendo l’offerta congrua. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso del concorrente escluso, annullando l’aggiudicazione per carenza del requisito di idoneità professionale e per il soccorso istruttorio sull’offerta economica. La società aggiudicataria ha proposto appello principale; il concorrente ha resistito e ha proposto appello incidentale avverso i capi di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio applica il principio della ragione più liquida, ammesso dalla giurisprudenza amministrativa e civile, per superare le questioni preliminari e pervenire alla decisione di merito. Osserva che la questione sul ritardato deposito della sentenza appellata è ormai superata da Ad. plen. 27 marzo 2025, n. 5, e non può comunque incidere sulla decisione. La causa si risolve sulla fondatezza del primo motivo dell’appello incidentale, dotato di valenza assorbente.

La Corte ricostruisce i passaggi procedimentali: la commissione, in stretta applicazione della legge di gara, aveva preso atto dell’anomalia; il RUP ha poi aderito all’interpretazione dell’aggiudicatario, ma solo mediante l’interpolazione del punto VII.6 del bando, ovvero la soppressione della dicitura “in aggiunta alla quota fissa del 30% per ogni biglietto”.

Richiamando il costante orientamento (Cons. Stato, V, n. 7257/2020; Ad. plen. n. 9/2014), il Collegio ribadisce che il bando costituisce un vincolo inderogabile anche per l’amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nell’attuarlo, salva l’autotutela. L’interpretazione deve seguire il criterio letterale e sistematico; l’intervento “soppressivo” operato nella specie non dà conto di alcuna ambiguità, essendo la clausola di lampante chiarezza, e si risolve in una modalità con cui la stazione appaltante ha autonomamente superato la problematicità dell’offerta, in violazione del principio di autoresponsabilità.

Il TAR ha erroneamente ricondotto tali poteri al soccorso istruttorio dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Il rimedio consente chiarimenti per acquisire l’esatta volontà dell’offerente e superare ambiguità, ma resta fermo il divieto di apportare modifiche all’offerta. Esso opera solo in presenza di errori ictu oculi evidenti e agevolmente emendabili, senza correzioni o integrazioni (Cons. Stato, V, n. 6875/2024; n. 358/2024).

Nella specie non si trattava di ricostruire più valori economici, ma di valutare un solo dato: la percentuale di ribasso. L’adesione ai chiarimenti ha consentito all’aggiudicatario di formulare una vera e propria nuova offerta, non essendovi alcun elemento oggettivo, oltre ai chiarimenti stessi, che confortasse la diversa lettura. Del tutto condivisibile è dunque il primo motivo dell’appello incidentale. La Corte accoglie l’appello incidentale, assorbito il secondo motivo, riforma la sentenza e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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