Inammissibile l’azione di conto del Comune prima della chiusura dei ruoli (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 17 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ad istanza di parte, promosso dall’ente impositore nei confronti dell’agente della riscossione per la verifica del rapporto di dare e avere, è inammissibile quando l’attività di riscossione è ancora in corso e non è scaduto il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità. La proroga legale di tale termine, disposta dall’art. 1, commi da 682 a 689, della legge n. 190/2014 e dall’art. 1, comma 253, della legge n. 197/2022, differisce anche il momento a partire dal quale l’ente creditore può esercitare il controllo di merito e azionare il giudizio contabile. Fino al discarico, le quote non possono essere considerate indebitamente non riscosse. La giurisdizione contabile sussiste, ma l’azione è proposta prima che il rapporto sia divenuto azionabile.

Il Fatto

Un ente locale ha convenuto in giudizio l’agente della riscossione, subentrato a titolo universale alla società già affidataria del servizio, chiedendo l’accertamento della responsabilità per il mancato incasso delle somme affidate in riscossione dal 2011 al 2020 e la condanna al pagamento di due importi distinti: quello relativo a partite individualmente verificate mediante controlli a campione e quello correlato alla perdita del diritto al discarico dei ruoli del periodo 2011-2014, per mancata rendicontazione annuale.

Il ricorrente ha fondato la domanda sulla conclusione di un contratto di affidamento del servizio, sul subentro dell’agente pubblico e sul divario tra carico consegnato e somme effettivamente riscosse, sostenendo la propria legittimazione a promuovere il giudizio ad istanza di parte. L’agenzia convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti dell’art. 172, lett. d), c.g.c., per violazione del procedimento di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 e per carenza di interesse attuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione contabile. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, all’agente della riscossione va riconosciuta la qualifica di agente contabile, poiché maneggia denaro di spettanza dell’ente pubblico nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento. Ogni controversia tra concessionario e ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere ha natura di giudizio di conto, rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti.

La Corte ha poi escluso che la mancata attivazione del procedimento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 configuri un difetto assoluto di giurisdizione. La relativa omissione attiene alle modalità di esercizio della giurisdizione e può al più integrare un error in procedendo, come tale estraneo al sindacato di legittimità. Il legislatore ha introdotto, con la formula “altri giudizi ad istanza di parte”, una categoria residuale e aperta, con l’unico limite della materia assegnata alla giurisdizione contabile.

Il ricorso è tuttavia inammissibile sotto il profilo del tempo di esercizio dell’azione. L’attività di riscossione è ancora in corso e non è scaduto il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, primo atto della procedura di discarico. Le numerose proroghe legislative, culminate nell’art. 1, commi da 682 a 689, della legge n. 190/2014 con il meccanismo dello “scalare inverso”, e da ultimo nell’art. 1, comma 253, della legge n. 197/2022, hanno differito quei termini, per i ruoli consegnati dal 2011 al 2015, fino al 31 dicembre 2030.

Da ciò discende che le quote non ancora discaricate non possono essere considerate indebitamente non riscosse né regolarmente dichiarate inesigibili. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 51/2019, che ha qualificato il sistema come disciplina unitaria e inscindibile delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo. L’abrogazione dell’art. 19, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 112/1999 opera retroattivamente per le quote affidate dal 2000 al 2022, sicché l’obbligo informativo invocato dal ricorrente non è più esigibile. Quanto all’art. 36 del d.lgs. n. 112/1999, la Corte ha rilevato che l’agente ha adempiuto mediante l’applicativo informatico, in assenza del quale l’ente non avrebbe potuto eseguire i controlli a campione posti a fondamento della domanda.

Infine, il ricorso postula l’esame di plurimi rapporti di dare e avere non ancora esauriti, che il giudice contabile deve valutare unitariamente, anche per garantire all’agente il diritto alla definizione agevolata e all’aggio di riscossione. Le pretese relative a somme accertate in via definitiva dal giudice ordinario e tributario configurano, poi, una tipica ipotesi di responsabilità amministrativa da danno indiretto, perseguibile in via esclusiva dal Procuratore regionale. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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