Discarico del consegnatario di azioni dell’Ateneo per quote societarie in liquidazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 179 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto del consegnatario di azioni di un Ateneo, l’oggetto del rendiconto comprende anche le quote di partecipazione in società a struttura privatistica, non potendosi escludere in via generale tali beni dal novero di quelli assoggettati al conto giudiziale. Ove l’istruttoria dia evidenza della regolare tenuta della gestione, della parifica del conto e dell’assenza di irregolarità e di addebito, il giudice contabile pronuncia il discarico dell’agente contabile, restando irrilevante che la consistenza dei titoli permanga invariata tra inizio e fine esercizio.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio 2020 da un agente contabile, nella qualità di consegnatario di azioni di un Ateneo, con riferimento a una quota di partecipazione detenuta in una società consortile a responsabilità limitata.
Il magistrato istruttore, con la relazione depositata nel 2023, aveva prospettato la questione della inammissibilità della gestione, dubitando che le quote di partecipazione in società partecipate di struttura privatistica rientrassero tra i beni da assoggettare a conto giudiziale. Il Collegio, con la pronuncia n. 217/2023, aveva dichiarato l’ammissibilità del conto e restituito gli atti per il prosieguo dell’istruttoria. La causa giunge così alla decisione sul merito del rendiconto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’attività istruttoria svolta dopo la restituzione degli atti. Dalla relazione integrativa emerge che il conto è sottoscritto dall’agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del servizio finanziario e corredato dal provvedimento di parifica.
Quanto alle partecipazioni, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il piano di riassetto di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ratificando e convalidando la funzione di agente contabile svolta per gli anni 2019 e 2020 dai dipendenti individuati con il decreto dirigenziale dell’11.1.2022 quali agenti contabili interni per la presentazione del conto giudiziale di Ateneo.
Nel merito, la gestione è rappresentata con il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni. Esso indica la tipologia dei titoli e la consistenza della partecipazione, sia per quantità sia per valore, al 1° gennaio 2020, dato rimasto invariato al 31 dicembre 2020.
La Corte valorizza poi la circostanza che la società partecipata presentava uno squilibrio strutturale, che l’Ateneo aveva già deliberato la dismissione della quota e che l’assemblea del 27.6.2017 aveva deciso l’anticipato scioglimento, con partecipazione in via di esaurimento. Nella seduta di parificazione dei conti per gli esercizi 2019 e 2020 è stata attestata la corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabili dell’Ateneo.
Su queste basi, gli elementi acquisiti — che avevano condotto il magistrato istruttore a proporre il discarico, confermato dal Pubblico Ministero in udienza — danno evidenza dell’assenza di irregolarità sul piano della gestione e dell’assenza di addebito. Il Collegio dichiara pertanto il discarico dell’agente contabile, nulla disponendo per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.