Revoca del contributo PSR e danno erariale autonomo rispetto al giudizio civile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 175 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per l’indebita percezione di contributi comunitari, la pronuncia del giudice ordinario che, in applicazione dei criteri di equità e proporzionalità, riduca la decadenza dal beneficio e la restituzione a una parte soltanto dell’obbligazione non vincola il giudice contabile. Questi, in ragione dell’autonomia del giudizio di responsabilità rispetto a quello civile, valuta il danno erariale in relazione alla finalità pubblicistica perseguita con l’erogazione e alla sua mancata realizzazione. La mancata esecuzione del programma ammesso a contributo nei tempi e nei modi approvati, unita alla mancata consegna della documentazione richiesta in sede di controllo, integra l’elemento oggettivo della responsabilità; la volontaria inosservanza degli obblighi assunti, con conoscenza delle prescrizioni, configura il dolo.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una ditta individuale per il risarcimento di euro 100.722,47 in favore dell’Arcea. Il beneficio concesso alla ditta ammontava a euro 113.581,16, di cui euro 78.581,00 per la misura 121 ed euro 35.000,00 per la misura 112 del PSR, con lettera di concessione sottoscritta per accettazione il 25.10.2013.

A seguito di un controllo in loco eseguito il 14 luglio 2017, il giudizio era risultato negativo per la mancata trasmissione della documentazione richiesta e per difformità rispetto al progetto approvato. Con decreto dirigenziale n. 3418 del 16.04.2018 la Regione aveva disposto la revoca totale del beneficio; l’Arcea aveva recuperato solo euro 18.594,38 mediante compensazione, iscrivendo a ruolo la somma residua. Il convenuto, rimasto contumace, aveva invocato nelle deduzioni la sentenza n. 1044/2021 del Tribunale di Catanzaro, che aveva qualificato irragionevole la revoca totale e disposto la decadenza solo parziale.

La Motivazione della Corte

La Sezione accoglie integralmente la domanda. In via preliminare dichiara la contumacia del convenuto, risultando perfezionata la notifica a mezzo pec all’indirizzo del difensore presso cui aveva eletto domicilio.

Nel merito, la Corte rileva che la documentazione prodotta dimostra il mancato rispetto dei termini e delle condizioni per la realizzazione degli interventi, da cui la revoca in sede amministrativa. Il verbale del controllo in loco e le richieste documentali rimaste senza seguito — permesso a costruire, certificato di agibilità, attestazione sull’assenza di pregiudizio rispetto all’idea progettuale — fondano il giudizio negativo.

Il passaggio centrale riguarda la sentenza civile invocata dalla difesa. La Corte ne conferma l’autonomia del giudizio di responsabilità rispetto a quello ordinario, perché i due giudizi attengono a profili e finalità diversi. Se in sede civile l’equità e la proporzionalità conducono a una valutazione parziaria dell’investimento, in sede contabile rilevano la finalità pubblicistica del contributo e la violazione dei doveri a essa strumentali. Il contributo sovvenziona investimenti di interesse generale, con natura superindividuale, e il giudice contabile ne verifica i profili di competenza.

La Corte sottolinea che le difformità rispetto al progetto approvato sono state confermate dalla stessa sentenza civile, come la mancanza di agibilità dei locali. L’immobile non era funzionale all’utilizzo cui era destinato e non configurava un lotto funzionale: circostanza che incide sulla finalità pubblica del beneficio e costituisce indice di danno erariale per mancato raggiungimento dello scopo economicamente apprezzabile.

Sul piano soggettivo, la mancata realizzazione nei tempi e nei modi del programma approvato e la mancata consegna della documentazione configurano l’elemento oggettivo. La volontaria inosservanza degli obblighi, desumibile dalla conoscenza delle prescrizioni, integra il dolo, non emergendo elementi giustificativi di un diverso atteggiamento psicologico. La Corte condanna al pagamento di euro 100.722,47, salvo in sede esecutiva quanto già recuperato, con rivalutazione e interessi legali, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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