Balcone modificativo della sagoma impone permesso di costruire e demolizione (Cons. Stato n. 9711 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un balcone che comporta la formazione di superficie accessoria all’esterno del volume del fabbricato e la modifica del prospetto e della sagoma dell’edificio non integra manutenzione straordinaria, ma ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, perché supera il limite dell’inalterabilità della fisionomia e della consistenza superficiaria e volumetrica dell’immobile. Ne consegue la necessità del permesso di costruire e, in caso di assenza del titolo, l’applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, con esclusione della sanzione pecuniaria. Il mero trascorrere del tempo dalla realizzazione dell’abuso non integra alcun affidamento tutelabile e non subordina il ripristino della legalità urbanistico-edilizia ad una valutazione discrezionale comparativa con l’interesse privato.

Il Fatto

Il proprietario di un alloggio al primo piano di un edificio nel Comune di Napoli realizzava, sul lato posteriore, un balcone delle dimensioni di 8 metri per 1. La polizia municipale accertava l’opera nel 2013 e, sulla base del relativo verbale, l’amministrazione emanava nel 2021 un’ordinanza di demolizione, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia eseguita in assenza di titolo.

Il ricorso davanti al TAR Campania – sede di Napoli veniva respinto: per le modifiche alla sagoma era necessario il permesso di costruire, mentre le censure di difetto di motivazione cadevano di fronte alla natura vincolata dell’attività repressiva degli abusi edilizi. L’originario ricorrente proponeva appello, resistito dal Comune.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che per il balcone sarebbe stata sufficiente la c.i.l.a. ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, richiamando il glossario ministeriale sulle opere in regime di edilizia libera e negando la trasformazione dell’organismo edilizio. In subordine prospettava la derubricazione a manutenzione straordinaria e l’applicazione della sanzione pecuniaria dell’art. 37 o dell’art. 34, comma 2, del medesimo testo unico.

Il Collegio premette che il provvedimento impugnato aveva qualificato l’abuso come ristrutturazione edilizia mediante il richiamo all’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina i casi di intervento realizzato in assenza di permesso di costruire o in totale difformità. Su questa base le censure di carente motivazione non avevano ragione di porsi.

Nel merito della questione qualificatoria, la Corte rileva che il balcone comporta la formazione di superficie accessoria all’esterno del volume del fabbricato e la modifica del prospetto e della sagoma. Difettano pertanto i presupposti della manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, che la giurisprudenza amministrativa costante circoscrive al limite dell’impossibilità di alterare la fisionomia e la consistenza superficiaria e volumetrica dell’immobile (Cons. Stato, II, n. 3212 del 2024; VI, n. 5668 del 2023), limite evidentemente superato nel caso di specie.

Ne deriva il rigetto delle censure sui presupposti della sanzione demolitoria, riconducibili all’art. 33, che per la ristrutturazione edilizia eseguita senza titolo prevede il ripristino dello stato dei luoghi e non la sanzione pecuniaria. Quanto al preteso affidamento fondato sul lungo tempo trascorso, la Corte esclude che esso possa individuarsi nel mero decorso del tempo e che il ripristino della legalità urbanistico-edilizia soggiaccia ad una valutazione discrezionale in funzione del contrapposto interesse privato, richiamando la giurisprudenza di univoco tenore contrario (Cons. Stato, II, n. 7167 del 2024; III, n. 9826 del 2024; IV, n. 9040 del 2025; VI, n. 8521 del 2024; VII, n. 4247 del 2025).

L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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