Variante urbanistica ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 e discrezionalità del Comune (TAR Puglia n. 1333 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione della variante urbanistica ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 costituisce espressione della potestà pianificatoria del Comune e rientra in un ambito di discrezionalità molto ampio, sia nel quid che nel quomodo. Trattandosi di fattispecie eccezionale e derogatoria rispetto all’ordinario iter di formazione dello strumento urbanistico, il Comune può legittimamente rifiutare la variante e ribadire le scelte già compiute in sede di PUG. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai vizi di illogicità, irrazionalità, abnormità o travisamento dei fatti, restando estranee al controllo le valutazioni di merito amministrativo. Il rilascio del PAUR e i pareri resi in conferenza di servizi non vincolano il Consiglio comunale nella successiva determinazione sulla variante.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una struttura turistica nel Comune di Vernole e aveva presentato istanza per l’amplkiamento in deroga alle previsioni del PUG. La conferenza di servizi regionale si concludeva positivamente e la Regione rilasciava il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Con successiva istanza la società chiedeva al Comune l’adozione della variante urbanistica ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010.
Dopo il silenzio dell’Amministrazione, il TAR condannava il Comune a concludere il procedimento. Il Commissario Straordinario adottava quindi la deliberazione di non approvazione del progetto. La società impugnava il provvedimento deducendo violazione dell’art. 8, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’ampiezza della discrezionalità amministrativa in materia di governo del territorio, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui l’interesse pubblico non si riduce al coordinamento delle potenzialità edificatorie, ma investe il modello di sviluppo dei luoghi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8412 del 21.10.2024). Il sindacato resta perciò limitato ai profili di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Tale discrezionalità si esprime in modo peculiare nell’ipotesi di variante al piano, fattispecie eccezionale e derogatoria: il Comune può rifiutare la variante e confermare la scelta di pianificazione già effettuata (TAR Trieste, Sez. I, n. 184 del 28.5.2024).
Nel caso concreto la deliberazione si fonda sull’iter di approvazione del PUG, nel quale la previsione di zona C3 era stata stralciata per impedire ulteriori espansioni in un’area di rilievo naturalistico, ricadente nella Rete Natura 2000 e prossima alla Riserva Naturale dello Stato. Il provvedimento non nega l’astratta operatività dell’art. 8, ma ne valuta l’inopportunità nel caso concreto: valutazione di merito non sindacabile. Quanto al richiamo all’art. 47 delle NTA, esso non è posto come norma preclusiva, e in ogni caso la natura plurimotivata dell’atto esclude l’annullamento.
La Corte respinge anche il secondo motivo: la deliberazione della Giunta favorevole alla procedura era resa ai soli fini della conferenza di servizi e non vincola il Consiglio comunale, organo competente alla pianificazione. Analogamente, il PAUR non comprende né sostituisce ulteriori atti di assenso, sicché non incide sui successivi poteri discrezionali del Consiglio. Il terzo motivo è assorbito per la natura plurimotivata dell’atto; il ricorso è rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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