Bancarotta documentale: il dolo specifico non si desume dal passivo (Cass. pen. Sez. V n. 36709 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la configurazione delle ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall’art. 216, primo comma, n. 2, prima parte, l. fall. esige il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Non è sufficiente accertare l’omessa tenuta o la mancata consegna delle scritture, che integrano l’elemento oggettivo, né la durata dell’occultamento, né la rilevanza dei crediti ammessi al passivo, dato quest’ultimo non significativo perché ricorrente in quasi tutte le procedure fallimentari. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, trattandosi di reato di pericolo concreto, il giudice deve valutare, oltre all’atto distrattivo, la qualità del distacco patrimoniale e il suo reale valore economico, concretamente idoneo a recare danno ai creditori, tenendo conto anche dei costi necessari alla custodia e alla vendita del bene.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione dell’11 settembre 2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti e riducendo la pena. L’imputato, titolare di una ditta individuale dichiarata fallita nel 2019, era stato riconosciuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, unificate ai fini sanzionatori e aggravate ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall.

Gli era stato contestato di avere sottratto o distrutto i libri contabili al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, nonché di avere distratto o occultato un’autovettura. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso, articolando due motivi: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sul dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale; violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all’idoneità della condotta a porre in concreto pericolo il patrimonio destinato ai creditori.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva desunto il dolo specifico dalla avvenuta sottrazione delle scritture, dalla durata della loro sottrazione e dalla entità del passivo. La Suprema Corte ritiene il primo motivo fondato, richiamando il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi previste dall’art. 216, primo comma, n. 2, prima parte, l. fall., è necessario il dolo specifico (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242). L’omessa tenuta della contabilità interna integra il reato fraudolento, e non quello di bancarotta semplice, solo qualora si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De, Rv. 252992).

Non basta quindi accertare l’omessa tenuta o la mancata consegna delle scritture, perché tale condotta vale ad integrare l’elemento oggettivo: occorre dimostrare l’elemento soggettivo specializzante. Nel caso concreto la Corte di appello si è limitata a valorizzare la durata dell’occultamento, dato che attiene anch’esso all’elemento oggettivo, e a osservare che l’importo dei crediti ammessi al passivo fallimentare era rilevante. Quest’ultimo elemento, osserva la Corte, non è di per sé significativo, atteso che in quasi tutte le procedure fallimentari vi sono crediti ammessi per importi complessivi rilevanti. La motivazione, dunque, non riesce a chiarire le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi sussistente il dolo specifico.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il travisamento denunciato: la relazione del consulente tecnico della difesa conclude effettivamente affermando che il valore del veicolo distratto non supera i 200-300 euro. Accoglie invece la censura sulla valutazione dell’idoneità della condotta, ribadendo che la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto: l’atto di depauperamento deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, persistente fino al tempo che precede l’apertura della procedura (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059).

Il giudice deve perciò valutare la qualità del distacco patrimoniale, ossia il reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori. Trattandosi di un veicolo ormai obsoleto e valutato in appena euro 200,00 circa, i giudici del merito avrebbero dovuto verificare se la distrazione avesse arrecato un effettivo danno, considerato che il rinvenimento del bene avrebbe potuto comportare spese per la custodia e per la successiva vendita o, in alternativa, la sua demolizione, spese che avrebbero potuto anche superare il valore del bene stesso. Tale valutazione è del tutto mancata. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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