Sequestro preventivo e confisca: necessaria la prova del nesso causale (Cass. pen. Sez. 1 n. 650 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la qualificazione del vincolo come funzionale alla confisca diretta del profitto o alla confisca per equivalente costituisce un punto preliminare che il giudice è tenuto a verificare anche d’ufficio, poiché condiziona l’ambito e i confini della motivazione da esprimere nel merito. La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, l’ablazione deve essere qualificata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Venezia disponeva un autonomo decreto di sequestro preventivo nei confronti del ricorrente, indagato per il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di un’associazione mafiosa, commesso in data 6 aprile 2022. Il sequestro aveva ad oggetto la somma di euro 15.000,00, rinvenuta presso l’abitazione dell’indagato in data 25 marzo 2025, qualificandosi il vincolo come diretto ad assicurare il profitto del reato di ricettazione. Il Tribunale del Riesame di Venezia confermava il provvedimento, ritenendo il denaro pertinenziale al reato contestato. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione di legge in relazione al requisito del periculum in mora e la violazione di legge per l’omessa valutazione delle allegazioni difensive in punto di capacità di risparmio e di ragionevolezza temporale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che sia il GIP che il Tribunale del Riesame hanno qualificato il sequestro come funzionale alla confisca diretta del profitto del reato ex art. 240, primo comma, cod. pen. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, la Corte ha evidenziato che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la qualificazione operata dal provvedimento impugnato ictu oculi incongrua. Il reato contestato è stato commesso circa tre anni prima del rinvenimento del denaro; si tratta di una condotta di intermediazione in una rimessa di denaro che non era destinata all’indagato quale percettore della somma, tanto che l’accusa contesta la specifica circostanza aggravante del finalismo agevolativo. Da ciò consegue che il denaro del 2022 non è rimasto nella disponibilità dell’indagato e non è dato individuare alcun argomentato nesso pertinenziale tra la condotta di ricettazione e il denaro rinvenuto successivamente.
La Corte ha quindi precisato che il sequestro, in astratto, può al più essere ricondotto al vincolo finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., atteso che il reato di ricettazione rientra nell’elenco dei reati-spia, pur con le precisazioni desumibili dalla Corte costituzionale n. 33 del 2018. In tale dimensione, il provvedimento impugnato risulta del tutto privo di motivazione sulle allegazioni difensive tese a introdurre una giustificazione della apparente sproporzione, ed è condizionato nei suoi snodi argomentativi da una errata qualificazione della tipologia di possibile sequestro.
Nota della Redazione
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