Limite di aumento per recidiva e rideterminazione pena in Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 13579 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, l’aumento di pena previsto dall’art. 99, ultimo comma, cod. pen. non può superare il limite costituito dalla somma delle precedenti condanne riportate dal reo. Nel determinare tale tetto, il giudice non può computare una condanna postuma, ossia successiva ai fatti giudicati, atteso che la recidiva va valutata con riferimento al momento della commissione del reato. La violazione del limite comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la recidiva, con rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto. Il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il risultato finale dell’operazione di computo della pena, non le singole fasi di tale operazione.
Il Fatto
Con sentenza del 13 marzo 2024, il Tribunale di Lecco aveva condannato l’imputato per una serie di episodi di truffa. La Corte d’appello di Milano, con pronuncia del 30 settembre 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione taluni episodi e, confermando la condanna per le rimanenti truffe, aveva ridotto la pena a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa. Avverso tale sentenza, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi: errata applicazione dell’art. 122 cod. pen. in tema di querela, violazione del tetto all’aumento per la recidiva di cui all’art. 99, sesto comma, cod. pen., violazione del divieto di reformatio in peius, erronea determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione e, infine, tempestività delle querele.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, relativo al superamento del tetto massimo per l’aumento di pena derivante dalla recidiva. Il giudice d’appello, nel rideterminare la pena, aveva applicato l’aumento per la recidiva in misura superiore al limite legale, computando erroneamente anche una condanna postuma rispetto ai fatti oggetto di giudizio. Tale condanna non poteva essere considerata ai fini della determinazione del tetto previsto dall’art. 99, ultimo comma, cod. pen., che, in presenza di due condanne pregresse, andava fissato in dieci mesi di reclusione e non in oltre quattro anni.
Quanto al primo e al quinto motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. In relazione alla dedotta violazione dell’art. 122 cod. pen., la Suprema Corte ha rilevato come il ricorrente intendesse ottenere una ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici di merito, in presenza di una “doppia conforme” sulla penale responsabilità. La contestazione di una specifica operazione di versamento, mai dedotta in appello, configurava un’originaria genericità dell’atto di appello, la cui inammissibilità poteva essere rilevata anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.. Il quinto motivo, riguardante la tempestività delle querele, è stato ritenuto parimenti inammissibile, poiché privo di una denuncia specifica di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, limitandosi a proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti.
In accoglimento del secondo motivo, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la recidiva, esercitando il potere di correzione ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.. Ha pertanto rideterminato la pena: la pena base di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 450,00 di multa è stata aumentata di dieci mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per la recidiva; l’ulteriore aumento per la continuazione, pari a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa, è rimasto invariato. La pena complessiva di tre anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.350,00 di multa è stata infine ridotta per il rito, arrivando a due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, la Corte l’ha rigettata, richiamando il principio secondo cui la parte civile ha diritto al ristoro delle spese nel giudizio di legittimità solo se abbia effettivamente svolto un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa. Nel caso di specie, la difesa della parte civile si era limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e liquidazione, senza fornire alcun reale supporto argomentativo alla decisione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 122 c.p. – Querela di uno fra più offesi
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio