Bancarotta fraudolenta: distrazione e operazioni dolose restano distinte (Cass. pen. Sez. V n. 33993 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta impropria da operazioni dolose costituiscono fattispecie strutturalmente diverse. La prima è integrata da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, idonei a creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto. La nozione di operazione dolosa richiama invece una modalità di pregiudizio patrimoniale che non deriva direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo, ma da un’iniziativa societaria di maggiore complessità strutturale, implicante un procedimento o una pluralità di atti coordinati a un esito divisato, che non costituiscono distrazione o dissipazione di elementi attivi, ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto. Va quindi arginata la tendenza a estendere l’area delle operazioni dolose fino a ricomprendervi fatti pacificamente sussumibili nella bancarotta fraudolenta patrimoniale. La motivazione che non individua la condotta materiale di sottrazione, o che espone al riguardo dati confliggenti e fonti tacitate, è illogica e giustifica l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell’amministratore di una s.r.l. dichiarata fallita per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. I giudici di merito avevano ritenuto provate, in una prospettiva di condotta unitaria, plurime distrazioni: la formazione di una falsa delibera assembleare di aumento del compenso dell’amministratore; il pagamento di compensi non dovuti a tre collaboratrici esterne; la sottrazione di beni strumentali; il versamento a una società terza di una somma superiore di oltre 47mila euro rispetto al dovuto.

Il condannato ricorre per cassazione con sei motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza del reato, sulla qualificazione delle singole condotte, sul diniego di rinnovazione istruttoria, sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e sulla durata delle pene accessorie.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta il tema della qualificazione giuridica. I giudici di merito avevano ricondotto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui agli art. 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1, legge fall., condotte contestate dalla pubblica accusa come bancarotta da operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. La scelta è condivisa, perché nella specie si discute di plurime condotte depauperative del patrimonio societario, astrattamente riconducibili alla fattispecie distrattiva.

La Corte muove dalla constatazione di una tendenza, sempre più diffusa nella prassi, a estendere l’area del reato di operazioni dolose fino a ricomprendervi fatti sussumibili in altre figure delittuose, e in particolare nella bancarotta fraudolenta patrimoniale. Tale tendenza va arginata, perché non tiene conto della distinzione strutturale tra le due fattispecie: la prima prescinde dal nesso causale con il dissesto, che deve soltanto essersi verificato; la seconda esige che il pregiudizio patrimoniale derivi da un’iniziativa societaria complessa e sia legato al dissesto da nesso eziologico. Il percorso è sostenuto dal richiamo a Sez. 5 n. 17821 del 2026, Sez. 5 n. 12945 del 2020 e Sez. 5 n. 17690 del 2010.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile, perché si risolve in una critica di carattere generale, priva di incidenza sui contenuti specifici della motivazione. Il secondo motivo è invece fondato: le sentenze di merito non lasciano comprendere quale condotta materiale di sottrazione sia stata ritenuta provata. In alcuni passaggi la responsabilità sembra radicarsi su appropriazioni indebite di denaro, coperte da una falsa delibera; in altri il fulcro si sposta sulla delibera stessa, come se in essa si esprimesse l’elemento materiale della distrazione. Resta così indeterminato se l’oggetto della distrazione siano le somme prelevate o la creazione di una falsa ragione di credito.

Il terzo motivo è parimenti fondato. Le sentenze espongono dati confliggenti sull’ammontare delle sottrazioni riferite ai compensi delle collaboratrici, la cui fonte viene taciuta, e il Tribunale ammette che potrebbe trattarsi di pagamenti preferenziali, essendo incerta la prova dell’inesistenza del credito. La Corte di appello scioglie il dubbio in modo apodittico. Le incertezze aumentano perché si fa riferimento all’ammissione al passivo come se i crediti non fossero stati pagati, e perché non è chiarito se le fatture siano state emesse dalla fallita o da un terzo.

Il quarto motivo è infondato: il pagamento di una somma superiore di oltre 47mila euro, per prestazioni di dipendenti nel frattempo transitati alla società pagante, integra pacificamente la distrazione. Il quinto è manifestamente infondato, perché la cornice edittale del reato non consente l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La sentenza è quindi annullata con rinvio limitatamente ai compensi dell’amministratore e ai versamenti alle tre collaboratrici, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *