Bancarotta fraudolenta per distrazione: dolo generico e prova presuntiva (Cass. pen. Sez. VII n. 38611 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Il reato è di pericolo: l’oggetto della tutela è l’interesse dei creditori all’integrità dei mezzi di garanzia, sicché rileva anche la mera possibilità del danno. La prova della distrazione può essere tratta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni. È inammissibile, per genericità e per difetto di specificità, il motivo che riproponga ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame, sollecitando una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Brescia, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, aveva escluso la distrazione di una somma di circa 4.200,00 euro e confermato la condanna per la residua condotta di bancarotta societaria fraudolenta distrattiva, riducendo la pena a tre anni di reclusione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine all’interpretazione degli artt. 223, comma 1, legge fallimentare e contestando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del gravame.
La difesa ha depositato memoria, sostenendo la fondatezza dei motivi e chiedendo che non fosse dichiarata l’inammissibilità. La questione centrale attiene alla configurabilità dell’elemento soggettivo della fattispecie e alla possibilità, per la Corte regolatrice, di sindacare la valutazione probatoria compiuta nel merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha rilevato che l’unico motivo di ricorso è generico. Esso ripropone argomenti già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame, difettando della necessaria correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Da tale mancanza di specificità deriva, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità.
La Corte ha inoltre escluso che le doglianze potessero tradursi in una rivalutazione degli elementi probatori. La “rilettura” dei fatti è riservata in via esclusiva al giudice di merito, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997. La motivazione della Corte territoriale ha risposto alle censure con corretta applicazione dei principi consolidati in materia.
Quanto alla prova della distrazione, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che essa possa essere tratta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni. Sul punto la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, tra cui Sez. V n. 3400/05 del 15.12.2004 e Sez. V n. 8260/16 del 22.09.2015. Anche in relazione ai veicoli la versione dell’imputato è risultata non credibile, non essendo stato sporto alcun tentativo di recupero o querela.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito che la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (Sez. V n. 11633 del 08.02.2012) e che il dolo richiesto è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo per i creditori. L’isolato precedente invocato dal ricorrente è stato smentito dalla successiva giurisprudenza, culminata in Sez. Un. n. 22474 del 31.03.2016, che ha confermato come non siano necessari né la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di pregiudizio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.