Continuazione e reato più grave nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 6 n. 2330 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato va operata solo dopo che la pena sia stata determinata in ossequio alle regole sul concorso di reati di cui agli artt. 71 ss. cod. pen., ivi inclusa la disposizione limitativa del cumulo materiale di cui all’art. 78 cod. pen., sicché la pena della reclusione non può superare i trenta anni. Nel concorso di reati e nella continuazione che coinvolgano un reato già coperto da giudicato, il giudice della cognizione, diversamente dal giudice dell’esecuzione, può derogare al principio di intangibilità del giudicato. Nell’ipotesi in cui il reato satellite sia già stato giudicato, la continuazione esterna impone al giudice di motivare specificamente sulla individuazione del reato più grave, con comparazione tra le pene concorrenti, avuto riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti o diminuzioni per circostanze, ivi compresa la recidiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, ha riconosciuto la responsabilità di numerosi imputati per un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante nel casertano e per i connessi reati-fine. Per uno degli imputati, ritenuto capo dell’associazione, i giudici di merito hanno riconosciuto la continuazione con i reati giudicati con altra sentenza, irrevocabile, relativa a un diverso sodalizio criminoso e hanno determinato la pena complessiva.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo diversi motivi riguardanti, tra l’altro, l’esistenza dell’associazione, la partecipazione, la qualificazione dei reati-fine ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la determinazione della pena. Il pubblico ministero ha concluso per l’annullamento senza rinvio nei confronti di uno degli imputati e per l’inammissibilità degli altri ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la maggior parte dei ricorsi. In particolare, ha ribadito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze è un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ha inoltre affermato il principio per cui avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena non tradottisi in illegalità della sanzione.
Con riferimento alla partecipazione associativa, la Corte ha precisato che la costante disponibilità a fornire sostanze stupefacenti per conto del sodalizio integra la partecipazione, qualora sia accertata la coscienza e volontà di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento. Ha inoltre escluso la configurabilità dell’attenuante della partecipazione di minima importanza per i reati associativi, in quanto nel reato associativo rileva l’attività del gruppo nel suo complesso e non l’azione del singolo. Quanto alla lieve entità, ha richiamato l’orientamento per cui essa va riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, desumibile da tutti i parametri previsti dalla norma.
La Corte ha accolto il ricorso di uno degli imputati, assolto dal reato associativo ma condannato per detenzione di stupefacenti a fini di cessione, rilevando che i giudici di merito avevano fondato l’affermazione di responsabilità su un presupposto errato, attribuendole condotte di custodia in concorso con la madre, mentre l’imputazione contestava la detenzione in concorso con il padre, nonché su episodi dimostranti solo la consapevolezza dell’attività illecita della madre e non un contributo alla detenzione della sostanza. Per questi motivi, ha disposto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Con riferimento al ricorso del capo dell’associazione, la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla determinazione della pena. Ha affermato che la riduzione per il rito abbreviato va applicata dopo la determinazione della pena secondo le norme sul concorso di reati, incluso l’art. 78 cod. pen., richiamando il principio delle Sezioni Unite Volpe. Ha precisato che, in caso di continuazione esterna, il giudice della cognizione può derogare al giudicato per rideterminare la pena, ma deve motivare sulla individuazione del reato più grave, comparando le pene concorrenti, comprensive degli aumenti o diminuzioni per circostanze, e deve esplicitare le ragioni dell’incremento sanzionatorio per i reati satellite.
La Corte ha inoltre accolto il ricorso di un altro imputato, censurando la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso la qualificazione delle condotte ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 valorizzando solo il numero di cessioni, senza un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto e senza considerare gli altri indici previsti dalla norma. Ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena.
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Nota della Redazione
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