Bancarotta da operazioni dolose: dolo generico e prevedibilità del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 35207 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, seconda ipotesi, l. fall., non è necessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento. È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali può integrare operazione dolosa quando sia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali, sempre che dall’omissione derivi un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, posto in relazione causale col fallimento.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato ai sensi dell’art. 217 l. fall. il reato di bancarotta documentale, originariamente ritenuto fraudolento, e confermato nel resto la condanna dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata semplificata, dichiarata fallita, per bancarotta da operazioni dolose e bancarotta documentale semplice.

Le operazioni dolose erano state individuate nell’omesso, sistematico versamento delle imposte dovute dalla costituzione della società sino al fallimento. La bancarotta documentale era consistita nell’omessa consegna e deposito della documentazione fiscale e contabile e dei bilanci, con pregiudizio per la ricostruzione degli affari da parte del curatore. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la mancanza di prova dell’elemento soggettivo e l’incidenza della riqualificazione della bancarotta documentale da fraudolenta in semplice.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo di ordine processuale, relativo all’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare al difensore di fiducia. Il motivo è inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato. Secondo l’art. 24 d.l. n. 137 del 2020, il deposito degli atti avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico e si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. La nomina non poteva dirsi perfezionata in presenza di una mera ricevuta di invio e non di accettazione.

Sul primo motivo, la Corte muove dalla ricostruzione della fattispecie. L’art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall. punisce gli amministratori che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa e postulano una modalità di pregiudizio discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale, implicante una pluralità di atti coordinati all’esito divisato.

La giurisprudenza richiamata chiarisce che le operazioni dolose possono consistere anche in una condotta omissiva, come il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi, quando costituisca scelta imprenditoriale dolosa capace di determinare una gravissima esposizione debitoria della società. Non si sanziona però l’evasione fiscale in sé, bensì la sua conseguenza, ossia la causazione o l’aggravamento del dissesto, purché i comportamenti siano espressione di specifiche e selettive scelte gestionali.

Su questo punto la Corte corregge la tesi difensiva. Non è necessaria l’ideazione del significato economico-lesivo della condotta, né una scelta gestionale voluta con finalità di dissesto. È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Nel caso concreto il dolo generico è stato desunto dalla pressoché assoluta mancanza di adempimento degli obblighi fiscali per tutta la durata della vita della società, sino alla dichiarazione di fallimento.

Quanto alla dedotta incidenza della riqualificazione della bancarotta documentale, la Corte la esclude: le due condotte non sono sovrapponibili, né in concreto né quanto agli elementi di fattispecie, e la derubricazione non incide sul dolo della bancarotta da operazioni dolose. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato, avendo i giudici di appello motivato sulla congruità della pena, determinata nei minimi edittali con prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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