Ricorso per cassazione avverso sequestro preventivo solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 16864 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errori in iudicando o in procedendo e quei vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È, invece, inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali, contrapponendo una propria interpretazione del compendio indiziario a quella, esistente e non illogica, offerta dal giudice del riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 20 gennaio 2026, aveva accolto la richiesta di riesame presentata nell’interesse della ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo, emesso dal Pubblico Ministero il 27 dicembre 2025. Il decreto aveva ad oggetto la somma di euro 106.325, rinvenuta nell’abitazione coniugale e riferita al marito della ricorrente, indagato per i reati di appropriazione indebita e truffa.
Il Tribunale aveva annullato il sequestro, escludendo la configurabilità del fumus commissi delicti per i reati di frode nelle pubbliche forniture e di truffa, e negando il nesso di derivazione causale tra la somma e il delitto di appropriazione indebita. Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito il perimetro del giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali, richiamando il principio per cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Ha precisato che tale nozione include i vizi della motivazione solo quando questa sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, citando il precedente di Sez. 2, n. 49739 del 2023.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva esplicitato compiutamente le ragioni della decisione: l’esclusione dei reati di frode e truffa, l’insussistenza del nesso di pertinenzialità per la somma sequestrata e la natura di confisca diretta e non per equivalente, non essendo l’art. 646 cod. pen. compreso tra i reati che la consentono.
Secondo i giudici di legittimità, la motivazione del Tribunale era quindi esente da vizi radicali, in quanto esistente ed effettiva. Le censure della Procura ricorrente si sono sostanziate in una mera contrapposizione valutativa, non confrontandosi con il percorso logico-argomentativo del provvedimento impugnato.
La Corte ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la diversa lettura del compendio indiziario proposta dal Pubblico Ministero non era idonea ad integrare uno dei vizi tassativamente deducibili in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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