Furto in abitazione: privata dimora anche se disabitata ma non abbandonata (Cass. pen. Sez. V n. 31464 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, non possa ritenersi abbandonato, dovendosi escludere l’abbandono ove nella casa siano custoditi beni di valore, quali gli oggetti d’oro e il fucile asportati. La revoca della dichiarazione di chiusura del dibattimento, ai sensi dell’art. 524 cod. proc. pen., non richiede formule sacramentali e non costituisce esercizio dei poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen., trattandosi di rivisitazione della valutazione sulla sufficienza istruttoria, cosicché non è necessaria la verifica del requisito dell’assoluta necessità. Ai fini della sussistenza dell’aggravante del travisamento, è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento. Il prelievo del campione salivare eseguito con il consenso dell’indagato non richiede l’assistenza del difensore e non costituisce operazione irripetibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 23 ottobre 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che aveva condannato due imputati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti contestate, per il delitto di furto in abitazione in concorso. Oggetto dell’asportazione erano un fucile semiautomatico calibro 12, una cartuccera con munizioni e svariati monili in oro.
Avverso la pronuncia di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando nove motivi ciascuno, sostanzialmente sovrapponibili: dalla legittimità della riapertura dell’istruttoria dibattimentale alla qualificazione del luogo come privata dimora, dalla dedotta inutilizzabilità degli accertamenti tecnici sui reperti biologici ai vizi di motivazione in punto di riconoscimento e di trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i ricorsi, dichiarandoli nel complesso infondati. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la revoca della chiusura del dibattimento ex art. 524 cod. proc. pen. non necessita di formule sacramentali e può risultare anche implicitamente, non costituendo esercizio dei poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen.. Essa rientra negli ordinari poteri del giudice dibattimentale, le cui ordinanze sono sempre revocabili, senza necessità di valutare l’assoluta necessità dell’istruzione ulteriore.
Quanto alla qualificazione del luogo, la Corte ha ribadito che per privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa o professionale, in cui si compiono in maniera non occasionale atti di vita privata e che non sia aperta al pubblico né accessibile ai terzi senza il consenso del titolare. A partire dalle Sezioni Unite n. 31345 del 2017, il principio è stato declinato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, non possa ritenersi abbandonato. Nel caso concreto, la Corte di merito ha escluso con motivazione immune da censure che la casa fosse abbandonata, essendo conforme a criteri logici ritenere non abbandonata quella che custodisce beni di valore.
Quanto ai vizi di travisamento della prova dichiarativa, la Corte ha ricordato che il vizio è deducibile in sede di legittimità solo se ha un oggetto definito e non opinabile, e che grava sul ricorrente il principio di autosufficienza: occorre la produzione del verbale contenente gli elementi di cui si lamenta il travisamento. Nel caso di specie gli imputati non hanno adempiuto agli oneri di precisione e completezza, non avendo prodotto la deposizione testimoniale richiamata.
Sull’aggravante del travisamento, la Corte ha confermato che è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento: l’uso dei cappucci delle felpe risulta pertanto sufficiente, non essendo decisivo che gli stessi non coprissero l’intero viso.
Quanto agli accertamenti tecnici, la Corte ha affermato che il prelievo genetico effettuato con il consenso dell’indagato può avvenire anche in assenza del difensore, non implicando speciali competenze tecniche, e che lo stesso prelievo non costituisce operazione irripetibile. La ripetibilità dell’accertamento tecnico deve essere verificata in concreto, in relazione alla quantità della traccia e alla qualità del DNA presente. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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