Rescissione del giudicato, il termine decorre dalla conoscenza della sentenza (Cass. pen. Sez. V n. 31468 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, l’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla c.d. riforma Cartabia, àncora il termine decadenziale di trenta giorni al momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza e non più del procedimento. Rileva la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell’interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta, mentre è ininfluente la conoscenza dell’intero apparato motivazionale e degli atti processuali. Sul richiedente grava un onere di allegazione degli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda, che può dirsi assolto solo ove sia offerto un principio di prova, non riducibile a mere affermazioni autoreferenziali o a una data non verificabile.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 16 aprile 2026, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal condannato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. Il giudicato si era formato sulla condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino il 16 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2024. Secondo la Corte territoriale il termine perentorio di trenta giorni era spirato, perché l’assunto difensivo — secondo cui il condannato aveva appreso dell’esistenza della sentenza solo in data 3 novembre 2025 — era rimasto privo di riscontri.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto invitarlo a integrare la documentazione e a contraddire, e che dagli atti risulta una richiesta di copia della sentenza effettuata il 4 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ricostruisce anzitutto il dato normativo. L’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., dopo la novella, fissa il dies a quo del termine decadenziale nel «momento della avvenuta conoscenza della sentenza» e non più del procedimento. Il legislatore ha così inteso individuare con maggiore certezza il termine, in favor rei, senza però affidarlo alla discrezionalità del condannato.
Ne discende che oggetto della cognizione rilevante sono gli estremi del provvedimento definitivo, l’autorità che lo ha emesso e la condanna inflitta: informazioni necessarie per individuare la Corte territoriale competente e l’oggetto dell’impugnazione straordinaria. È invece ininfluente la conoscenza dell’intero apparato motivazionale, perché i presupposti della rescissione non attengono al merito del giudizio, ma alla mancata conoscenza della pendenza del processo prima della condanna.
La Corte richiama quindi il proprio orientamento in tema di onere di allegazione (Sez. II n. 7485 del 18.01.2018, Rv. 272468). Tale onere, pur non coincidendo con la prova, è rispettato solo se viene offerto un principio di prova, ossia l’illustrazione di circostanze di fatto dotate di un embrione di concretezza, verificabili processualmente e idonee a rendere credibile la mancata, incolpevole conoscenza. Non basta la mera allegazione di una data non verificabile e non suffragata da alcun dato oggettivo.
Applicando tali principi, la richiesta di copia della sentenza, priva di attestazione di avvenuto deposito da parte della cancelleria e prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, non costituisce elemento oggettivo né principio di prova. Lo stesso vale per il certificato di residenza all’estero, per le dichiarazioni prodotte in Cassazione e per il provvedimento con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nel termine, che non si pronuncia sulla data di conoscenza della sentenza. Il ricorso è pertanto infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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