Irricevibile l’impugnazione tardiva del bando e inammissibile il ricorso di chi non ha presentato domanda (TAR Abruzzo n. 190 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso pubblico con cui l’amministrazione bandisce una procedura di dismissione e assegnazione di lotti, codificandone le regole con valore di lex specialis, costituisce l’atto che apre il confronto concorrenziale e va impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione. La tardiva impugnazione del bando rende irricevibile il ricorso per motivi aggiunti e travolge l’impugnazione degli atti applicativi. È inammissibile per difetto di legittimazione, e quindi di interesse, il ricorso avverso gli atti della procedura selettiva proposto da chi non ha presentato domanda di partecipazione: solo la partecipazione alla gara radica un interesse qualificato e differenziato a contestare lo svolgimento della procedura.

Il Fatto

Il Comune di Pizzoli aveva approvato il planivolumetrico dell’area destinata a insediamenti produttivi e, con delibera consiliare, aveva assegnato un lotto a un’impresa. Il ricorrente aveva impugnato quella assegnazione dinanzi al TAR, che l’aveva annullata con sentenza n. 24/2016. Con avviso del 31.1.2020 il Comune ha bandito una procedura per l’assegnazione in proprietà di alcuni lotti del comparto, tra cui quello già assegnato all’impresa.

Il ricorrente, che non ha partecipato alla procedura, ha impugnato la delibera consiliare di assegnazione del lotto alla controinteressata e, con motivi aggiunti notificati il 4.8.2020, anche l’avviso pubblico. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la tardività dei motivi aggiunti e il difetto di legittimazione del ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria le eccezioni processuali e le ritiene fondate. L’avviso del 31.1.2020 ha attivato una procedura aperta al confronto concorrenziale tra le domande presentate dai soggetti interessati: esso contiene le regole di selezione e assume valore di lex specialis. Ne deriva che l’atto andava impugnato nel termine decorrente dalla pubblicazione, avvenuta in pari data sul sito web dell’ente e sull’albo pretorio.

L’impugnazione è stata invece proposta solo con i motivi aggiunti notificati il 4.8.2020, a distanza di oltre sei mesi dalla pubblicazione. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto irricevibile per tardività.

La definitività dell’avviso pubblico travolge il ricorso introduttivo. Una volta consolidate le regole della procedura, l’impugnazione della delibera di assegnazione non può essere scrutinata nel merito. Il Collegio rileva l’autonomia della questione di legittimazione: gli atti della procedura selettiva possono essere contestati solo da chi ha presentato domanda di partecipazione, perché solo la partecipazione radica un interesse qualificato e differenziato.

Il ricorrente non ha partecipato alla selezione. Non può quindi dolersi delle modalità di svolgimento della procedura, della valutazione delle domande né della correttezza delle operazioni selettive. Il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di legittimazione.

Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e irricevibile quello per motivi aggiunti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori, da corrispondere in parti uguali al Comune e alla controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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