Silenzio della Commissione PNRR-PNIEC e concerto regionale in materia di VIA statale (TAR Sicilia n. 2503 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di VIA di competenza statale relativi ai progetti PNRR, i termini stabiliti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 sono perentori, come espressamente sancisce l’art. 25, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006. La loro violazione integra silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., sussistendo l’obbligo di provvedere anche quando l’istanza sia da ritenere infondata. In Sicilia, per effetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione, il concerto in materia paesaggistica e archeologica spetta all’Assessorato regionale dei beni culturali e non al Ministero della cultura: la disciplina PNRR non deroga alle competenze costituzionali regionali. Sull’omesso concerto dell’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili opera il silenzio-assenso ex art. 17-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 3 novembre 2023 istanza di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto agro-bio-fotovoltaico di potenza pari a 63,158 MW, da realizzarsi in provincia di Ragusa e qualificato come opera di pubblica utilità e prioritaria ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, del TUA. Il Ministero pubblica l’avviso al pubblico il 27 novembre 2023; la Soprintendenza esprime parere favorevole il 12 dicembre 2023.

Il procedimento resta fermo in “istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC” per oltre un anno. La società diffida l’amministrazione il 4 marzo 2025, senza ottenere riscontro, e propone ricorso per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere. Le amministrazioni intimate si costituiscono con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare i presupposti del ricorso avverso il silenzio: esso richiede un comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato. L’obbligo di provvedere non deriva solo da norma espressa, ma anche dai principi generali e dall’art. 2 della legge n. 241/1990, tutte le volte in cui sussista una legittima aspettativa del privato a conoscere le determinazioni amministrative.

Nel caso concreto vengono in rilievo i termini degli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7 ne sancisce espressamente la perentorietà, coerentemente con il favor riconosciuto alle fonti rinnovabili dalla disciplina interna ed europea. La Commissione avrebbe dovuto predisporre lo schema di provvedimento entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, avvenuta il 27 novembre 2023: la ricostruzione temporale della ricorrente è corretta e non contestata.

Sul concerto il Tribunale richiama la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 678/2024, che a sua volta richiama la n. 648/2022. Le norme statutarie e le norme di attuazione attribuiscono all’amministrazione regionale competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio e dei beni archeologici; la disciplina PNRR non contiene norme fondamentali di riforma economico-sociale e non può derogare alle competenze costituzionali delle Regioni a statuto speciale. Il concerto spetta dunque all’Assessorato regionale dei beni culturali, per il tramite della Soprintendenza.

Poiché il ricorso è stato proposto solo contro il Ministero e non anche contro l’Assessorato, il Collegio ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema entro trenta giorni e al Direttore generale di adottare il provvedimento, previa acquisizione del concerto regionale. Sul punto opera l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, recepito in Sicilia dall’art. 30 della L.R. n. 7/2019: la condotta omissiva dell’amministrazione interpellata oltre il termine vale quale silenzio-assenso. Resta impregiudicato il merito delle decisioni, data la natura discrezionale del potere.

In caso di persistente inerzia viene nominato commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm. il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva negli ulteriori termini di trenta e cento giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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