Accertamento di conformità: doppia conformità e divieto di diniego per parametri igienico-sanitari (TAR Abruzzo n. 189 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è informato al principio della doppia conformità: l’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistico-edilizia tanto al momento della realizzazione quanto a quello della domanda di sanatoria. Oggetto dell’accertamento è la sola conformità urbanistico-edilizia; i parametri igienico-sanitari, di sicurezza e di risparmio energetico attengono al certificato di agibilità e non possono fondare il diniego della sanatoria. Il provvedimento conclusivo del procedimento che neghi la conformità in termini contraddittori rispetto alle precedenti note dell’amministrazione, senza darne adeguata motivazione, è illegittimo. La domanda risarcitoria per equivalente va respinta quando l’amministrazione conservi la possibilità di riesercitare il potere in senso favorevole al privato, configurandosi in tal caso un risarcimento in forma specifica.
Il Fatto
Un immobile già adibito a scuola elementare veniva alienato dal Comune con asta pubblica e trasferito con atto pubblico al privato acquirente nel 1995, con indicazione della destinazione ad uso abitativo. Successivamente il Comune rilasciava una concessione edilizia per la ristrutturazione del fabbricato. Nel corso dei lavori il titolare eseguiva alcune opere in difformità dal progetto approvato. Per sanare tali difformità veniva ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e la parte presentava una DIA alternativa al permesso di costruire, che l’ente prima sospendeva e poi archiviava, sul rilievo che l’area era ancora destinata a “Servizi – scuola elementare” dal PRG vigente.
Dopo articolata attività procedimentale, il responsabile dell’area urbanistica segnalava la necessità di presentare nuova istanza di titolo edilizio. La ricorrente presentava quindi richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 TUE, respinta dal Comune con diniego definitivo. Proponeva ricorso lamentando la contraddittorietà del provvedimento rispetto alle precedenti determinazioni, il difetto di motivazione e la violazione della norma sulla sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scompone il provvedimento in due parti: la prima concerne il diniego fondato sul mutamento della destinazione urbanistica di parte dell’edificio; la seconda il diniego basato sulla violazione degli indici di luminosità.
Sul primo profilo il ricorso è accolto. Il TAR rileva l’evidente contraddittorietà tra il provvedimento conclusivo e le note prodotte in corso di procedimento. La nota del responsabile dell’area urbanistica aveva espressamente qualificato l’area come zona bianca, priva di normativa per l’avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi non reiterati, e aveva affermato che in linea con la disciplina regionale era consentito l’intervento di ristrutturazione con mutamento della funzione in residenziale. Il provvedimento finale non contiene alcuna motivazione adeguata su tale diverso avviso e pertanto è illegittimo nella parte in cui contraddice quanto in precedenza affermato dalla stessa amministrazione.
Sul secondo profilo il Collegio richiama il principio della doppia conformità, che impone la verifica della conformità urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. L’accertamento non investe i parametri igienico-sanitari, che sono oggetto del certificato di agibilità. Ne consegue che la carenza dei parametri di luminosità non può essere posta a fondamento del diniego di sanatoria: la censura è accolta anche su questo punto.
Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR la respinge allo stato. L’amministrazione è ancora in grado di riesercitare il potere in senso favorevole, attribuendo il bene della vita: tale riesercizio costituirebbe risarcimento in forma specifica e farebbe venir meno i presupposti della tutela per equivalente.
Il ricorso è quindi accolto, assorbita ogni altra censura, con condanna del Comune alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.