Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3523 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione che eccepisca l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto deve provarlo, secondo il principio dell’art. 2697 c.c. In difetto di prova contraria, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Al dirigente dell’amministrazione stessa nominato commissario non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 2 settembre 2024, era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale.

Il ricorso è stato notificato il 7 maggio 2025 e depositato il 21 maggio 2025. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare alcun pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. Il titolo posto a fondamento è una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva: rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esperimento del giudizio di ottemperanza. Sono parimenti rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a., nonché l’onere di rituale notificazione all’amministrazione statale.

Nel merito, il Collegio rileva che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Sussiste dunque in capo al Ministero l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza, con l’eccezione del capo sulle spese legali, per il quale può dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere.

Conseguentemente, il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., nomina un commissario ad acta nel direttore generale competente del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, perché dia corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione debitrice.

In punto di compenso, il Collegio esclude che il commissario abbia diritto ad alcun emolumento, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettata per i decreti ex legge Pinto, è applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di plurimi precedenti amministrativi richiamati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in € 500,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, secondo i criteri elaborati in materia di spese del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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